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INSEGNE PUBBLICITARIE: ORA SERVE UNA SCIA ASSEVERATA

Le nuove modalità di applicano allo scadere dell’autorizzazione. Confcommercio Vicenza consiglia alle imprese di prendersi per tempo al fine di ottenere l’autorizzazione

martedì 20 ottobre 2026
INSEGNE PUBBLICITARIE: ORA SERVE UNA SCIA ASSEVERATA INSEGNE PUBBLICITARIE: ORA SERVE UNA SCIA ASSEVERATA

L’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, ha introdotto il regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) asseverata per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del Codice della strada. 

Tale decreto prevede pertanto che, già a decorrere dallo scorso 20 febbraio 2026, non sia più previsto l’ottenimento di un’autorizzazione preventiva, bensì la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente, corredata da una asseverazione redatta da un tecnico abilitato.

La disciplina interessa, in linea generale, le insegne di esercizio, i cartelli pubblicitari e le preinsegne, i manifesti e gli impianti di pubblicità o propaganda, nonché gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse, e continua ad essere disciplinata, per ogni altro aspetto, dal Codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dai singoli regolamenti degli enti proprietari delle strade.

Il nuovo regime non fa venir meno i requisiti sostanziali in materia di sicurezza stradale, il cui rispetto è espressamente ribadito dalla norma. Per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico resta necessaria la preventiva autorizzazione e restano fermi i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni competenti, esercitabili secondo gli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990.

Rimane, inoltre, fermo che quando i mezzi pubblicitari sono collocati su una strada di proprietà di un ente diverso dal Comune (ad esempio Provincia, Regione, ANAS), la competenza in materia è del relativo ente, salvo all'interno dei centri abitati dove la competenza è comunque del Comune (che deve ottenere il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario).

Si ricorda, inoltre, che le autorizzazioni rilasciate fino all’entrata in vigore della nuova disciplina hanno durata triennale, come previsto dal Codice della Strada, e alla scadenza devono essere rinnovate. A tal proposito, rispetto ai mezzi pubblicitari già installati ed autorizzati, si distinguono due ipotesi:

• Autorizzazione scaduta: il mezzo pubblicitario deve essere regolarizzato mediante presentazione della SCIA asseverata. L’esposizione in assenza di un titolo valido può comportare diffida alla rimozione e sanzioni.
• Autorizzazione ancora in corso di validità: il titolo conserva la propria efficacia fino alla scadenza. Alla scadenza, in luogo del rinnovo dell’autorizzazione, occorrerà presentare una SCIA di rinnovo

Nel segnalare che l’applicazione della nuova disciplina non risulta al momento omogenea tra gli enti proprietari delle strade, con differenze nelle modalità operative e nella documentazione richiesta, si raccomanda in ogni caso alle imprese associate di verificare per tempo le date di scadenza dei propri titoli autorizzatori.
Risulta, infine, che la stessa ANCI abbia chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro per la Pubblica amministrazione un chiarimento interpretativo sul coordinamento tra l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 19/2026 e l'articolo 23 del Codice della strada, evidenziando le incertezze e le difformità riscontrate a livello territoriale. Non ci risulta, allo stato, pubblicato un riscontro ministeriale a tale richiesta

Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per ogni chiarimento (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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