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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCESSI DECISIONALI

Un recente Decreto Legislativo interviene sull’impatto dell’AI nel mercato del lavoro, sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sulla formazione

mercoledì 04 novembre 2026
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCESSI DECISIONALI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCESSI DECISIONALI

In data 8 ottobre 2026 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 234/2026, il D. Lgs n. 179/2026 che tra le varie novità normative, disciplina anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, rafforzando l’intervento umano e la trasparenza.

Il Decreto Legislativo interviene incisivamente per regolare l’impatto dell’AI sul mercato del lavoro, sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulla formazione e sulla modulazione dell’equo compenso per i professionisti.

In particolare, l’art. 41 disciplina l’impiego dei sistemi automatizzati nel contesto lavorativo imponendo il rigoroso rispetto della dignità, della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Stabilisce per il datore di lavoro il divieto di adottare decisioni finali relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni) basandosi esclusivamente su trattamenti automatizzati. La decisione finale deve, infatti, in ogni caso essere riservata ad una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quanto comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso eventualmente prestato dal lavoratore non costituisce una deroga o eccezione legittimante al divieto di decisioni automatizzate.

Inoltre, la norma introduce l’obbligo per il datore di lavoro di assolvere preventivamente agli obblighi di informativa (art. 1 bis d. lgs. n. 152/1997) chiarendo che il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione chiara della decisione che lo riguarda.

Infine, stabilisce la nullità di qualsiasi licenziamento o decisione datoriale assunta in violazione della riserva di intervento umano.

L’art. 42 integra l’architettura dell’AI con il TU sulla Sicurezza (d. lgs. n. 81/2008) prevedendo che l’utilizzo dell’AI che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali di sicurezza deve essere obbligatoriamente oggetto di valutazione all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Inoltre, l’articolo stabilisce che i datori di lavoro devono garantire percorsi formativi dedicati ai lavoratori in merito ai rischi connessi all’uso dell’AI e alle misure di protezione adottate e che il Ministero del Lavoro promuova, in raccordo con l’INL e altri soggetti istituzionali competenti, l’adozione dell’AI come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L’art. 49 stabilisce che l'utilizzo dell'AI da parte dei professionisti può comportare una modulazione dell'equo compenso, valutata in base alla classificazione di rischio del sistema tecnologico impiegato. A tal fine, i decreti che definiscono i parametri retributivi dovranno essere appositamente aggiornati entro dodici mesi.

Disposizioni in materia di formazione 
La norma dedica una serie di articoli per disciplinare anche il tema della formazione sull’IA sia nei percorsi di studio superiore o universitario, sia nella formazione per adulti. Importante, per le aziende rappresentate, è invece quanto previsto dall’art. 47 relativo all’introduzione della formazione sull’intelligenza artificiale nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e continua dei professionisti. Tale formazione è mirata a garantire una corretta comprensione e utilizzo dello strumento, anche con riguardo ai profili giuridici, alla responsabilità professionale e all’informativa verso i clienti. I percorsi devono prevedere un monte ore minimo stabilito in base alle disposizioni di settore delle diverse categorie professionali e devono essere previsti sia dagli ordini professionali che dalle forme aggregative delle associazioni per le professioni non regolamentate.

L’art. 48 dispone invece che nell’ambito delle attività di orientamento, individuazione delle competenze, supporto nei percorsi di inserimento lavorativo e incontro tra domanda e offerta, le amministrazioni pubbliche e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro, possono usare sistemi di intelligenza artificiale garantendo però sempre la supervisione umana, la trasparenza delle decisioni e la tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

Per un esame approfondito di tutte le disposizioni e per i contenuti di dettaglio, si rinvia al provvedimento.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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