NUOVE REGOLE PER LA VENDITA DI STRUMENTI DA PUNTA O DA TAGLIO AI MINORI
Con Decreto Legge 24 febbraio 2026 n.26 sono state introdotte alcune modifiche alla legge 110/1975 (avente ad oggetto il controllo delle armi) e, tra le altre, è stato introdotto l'Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere).
Il nuovo articolo vieta la vendita e la cessione (anche non commerciale e tra privati) a minori di anni diciotto di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio invece di un'attività commerciale, vende detti strumenti, ha anche l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti devono adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto (tuttavia tale specifico obbligo entra in vigore dal 26 aprile prossimo).
La vendita operata ad un minore è punita con la sanzione da 500 a 3.000 euro e, se fatta nell'esercizio dell'attività commerciale, può comportare la chiusura dell'esercizio sino a 15 giorni. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni aumentano, sino a potersi disporre la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
Si evidenzia che il Decreto Legge, pur in vigore da subito (salvo, come accennato, gli obblighi per le vendite on-line) dovrà in ogni caso superare la prevista procedura (parlamentare) di conversione in legge.
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