POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI: PERCHÉ METTERSI IN REGOLA
L’ultima proroga è scaduta lo scorso 31 marzo. Dall’inizio di aprile, dunque, tutte le imprese (ad eccezione di quelle agricole) dovrebbero essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura degli eventi catastrofali. In verità, secondo quanto comunicato a fine marzo da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), solo il 15% delle aziende italiane ha ottemperato a questo obbligo e i motivi sono probabilmente diversi, tra questi il fatto che non sia prevista una sanzione pecuniaria per chi non rispetta la norma. Ma in verità non è che non ci siano conseguenze, perché, seppur indirettamente, qualche problema può derivare se non si è assicurati.
Riepiloghiamo in questo articolo gli aspetti essenziali di quest’obbligo, a cominciare dalla sua genesi. In seguito al verificarsi sempre più frequente di fenomeni naturali estremi, la legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese. Sono escluse, come si diceva, le imprese agricole.
La stessa Legge di Bilancio ha poi attribuito ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di poter stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 contiene il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.
Beni da assicurare
I beni oggetto della copertura assicurativa sono: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Si tratta delle immobilizzazioni indicate all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.
Inadempimento dell’obbligo e sanzioni
La legge di bilancio per il 2024 stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Questo significa dunque, che se si intende partecipare a bandi pubblici o richiedere agevolazioni, la mancata stipula di una polizza di questo tipo può essere un ostacolo, facendo perdere opportunità interessanti all’impresa che non ha ottemperato. Infatti, ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione a tale disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo sulle polizze note anche con i termini cat nat in relazione alle proprie misure.
Entrata in vigore
Dopo una prima proroga prevista dal DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto uno scaglionamento temporale rispetto al termine entro il quale le imprese hanno l’obbligo di stipulare la polizza cat nat, distinguendo la platea tra piccole, medie e grandi imprese. L’ultima proroga, che riguardava tra gli altri gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico ricettive, si è esaurita lo scorso 31 marzo. Quindi ora tutti dovrebbero essere in possesso di una Polizza, anche se solo una minoranza al momento evidentemente ha deciso di mettersi in regola.
Per maggiori informazioni in merito, l’invito è di rivolgersi all’Ufficio Commercio Interno di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
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