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PROROGHE PER ESTENSIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Spostate al 31 ottobre 2020 una serie di scadenze che interessano anche le imprese

giovedì 06 agosto 2020
Palazzo Chigi, sede del Governo Palazzo Chigi, sede del Governo

L’estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza ha portato con sé una serie di proroghe di provvedimenti in vigore. Il provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190 ed entrato contestualmente in vigore), sposta in particolare dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 quelle norme che hanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersi dell’epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all’evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato 1 del decreto stesso (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell’allegato stesso).

Vediamo, in estrema sintesi, le norme che più interessano le imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'All. 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa.

Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) - Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell’All.1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all’art 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 15, co.1, del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (n. 10 dell’All.1): misure straordinarie per la produzione, importazione o immissione in commercio di mascherine chirurgiche e Dpi in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, validati da ISS e dall’INAIL.

Art. 16, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (n. 11 dell'All.1): possibilità di considerare Dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio e, conseguentemente, possibilità, da parte delle persone presenti sull’intero territorio nazionale, di utilizzare mascherine filtranti anche prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.


DISPOSIZIONI VARIE
Art. 73 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Semplificazioni in materia di organi collegiali (n. 16 dell'All.1): possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi.

Art. 81 comma 2 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) - Sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici (n.31 dell’All.1): sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative legate alla violazione, da parte delle imprese, degli obblighi di fornire i dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (PSN) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

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