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SMART WORKING: DAL 7 APRILE NUOVE REGOLE E SANZIONI PER LE AZIENDE

Le novità non modificano il lavoro da remoto, ma ne rafforzano le regole

martedì 07 aprile 2026
SMART WORKING: DAL 7 APRILE NUOVE REGOLE E SANZIONI SMART WORKING: DAL 7 APRILE NUOVE REGOLE E SANZIONI

Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Ddl Pmi), che rafforzano in modo significativo gli obblighi di tutela della salute e sicurezza per i lavoratori in smart working.

Il presente approfondimento fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni già diffuse sul tema, con l’obiettivo di evidenziare un passaggio oggi centrale: l’informativa sui rischi non è più da considerarsi un adempimento meramente formale, ma diventa un obbligo sostanziale e inderogabile per il datore di lavoro.

In particolare, viene ribadito che il datore di lavoro è tenuto a fornire obbligatoriamente, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sia ai lavoratori sia al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Tale documento deve contenere una puntuale descrizione dei rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, includendo, tra gli altri, i rischi legati all’utilizzo di dispositivi elettronici, le problematiche ergonomiche e posturali, l’affaticamento visivo, lo stress lavoro-correlato, nonché gli aspetti legati alla salubrità e all’idoneità degli ambienti in cui l’attività viene svolta.

Sebbene tale obbligo fosse già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, la vera novità introdotta dalla recente normativa è rappresentata dall’esplicita previsione di un regime sanzionatorio: la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa comportano infatti responsabilità dirette in capo al datore di lavoro, con sanzioni che possono arrivare all’arresto da due a quattro mesi oppure a un’ammenda fino a circa 7.500 euro.

La norma introdotta ribadisce inoltre che la responsabilità della sicurezza resta in capo al datore di lavoro anche quando l’attività si svolge fuori dai locali aziendali, ma introduce un modello più partecipativo, in cui il lavoratore è chiamato a gestire attivamente i rischi sulla base delle informazioni ricevute.

Il provvedimento si inserisce in un contesto in cui lo smart working è ormai strutturale, con milioni di lavoratori coinvolti in Italia, e punta a rafforzare la prevenzione nei contesti di lavoro “diffuso”, dove il controllo diretto del datore di lavoro è in alcuni casi limitato.

Si ricorda infine che l’attivazione del lavoro agile deve sempre essere regolata da appositi accordi individuali intercorrenti tra azienda e lavoratori.

Resta sempre inteso che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale deve essere sempre comprensivo del paragrafo dedicato ai rischi derivanti da smart working o lavoro agile.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento, gli Uffici Sicurezza e Sindacale di Confcommercio Vicenza sono a disposizione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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