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LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA COSTITUITA DA AGENTI

Quali soggetti devono essere professionalmente abilitati e quale ruolo devono concretamente svolgere all’interno della compagine societaria

lunedì 28 settembre 2026
LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA COSTITUITA DA AGENTI LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA COSTITUITA DA AGENTI

La scelta di esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio attraverso una S.r.l. pone una questione spesso sottovalutata: quali soggetti devono essere professionalmente abilitati e quale ruolo devono concretamente svolgere all’interno della società?

Il problema nasce soprattutto quando la compagine societaria comprende soci che possiedono i requisiti professionali di agente di commercio, ma gli amministratori sono soggetti diversi, oppure quando uno stesso soggetto è contemporaneamente socio, amministratore e agente.

La disciplina distingue infatti tra la qualità di socio, la carica di amministratore, la legale rappresentanza e l'effettivo svolgimento dell'attività di agente.

La S.r.l. è il soggetto che esercita l'attività
Quando l'attività di agenzia viene svolta attraverso una S.r.l., è la società ad essere l'impresa agente nei confronti delle case mandanti.

L'agente di commercio, infatti, è il soggetto stabilmente incaricato di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; il rappresentante di commercio, invece, è incaricato di concludere affari in nome e per conto della mandante. 

La S.r.l. deve quindi avere nell'oggetto sociale l'attività coerente con l'esercizio dell'agenzia e deve presentare la relativa SCIA al Registro delle Imprese. Il vecchio "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio" è stato soppresso, ma sono rimasti i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa di settore. 

Il punto fondamentale è che la S.r.l. non può essere considerata abilitata semplicemente perché uno dei suoi soci possiede personalmente il requisito professionale.

Occorre verificare chi rappresenta legalmente la società e chi, concretamente, svolge l'attività di agente per conto della S.r.l.

 

Il socio agente abilitato: essere socio non basta
Un primo equivoco riguarda il socio.

Immaginiamo una S.r.l. composta da due persone:

  • il socio A possiede il requisito professionale di agente di commercio;
  • il socio B non possiede tale requisito;
  • entrambi detengono quote della società.

Il semplice fatto che A sia un socio abilitato non significa automaticamente che tutti gli altri soggetti della società possano svolgere l'attività di agente senza possedere i requisiti.

La qualifica di socio, infatti, deve essere distinta dalla qualifica di soggetto che esercita professionalmente l'attività di agente per conto della società.

Le Camere di Commercio precisano che i requisiti devono essere posseduti, oltre che dai legali rappresentanti, anche dai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa. 

Pertanto, un socio che si limita a detenere una partecipazione nella S.r.l., senza essere amministratore con legale rappresentanza e senza svolgere l'attività di agente per conto della società, non diventa automaticamente agente di commercio per il solo fatto di essere socio.

Al contrario, se il socio opera concretamente come agente per la S.r.l., il possesso dei requisiti professionali diventa rilevante.

 

Il ruolo dell'amministratore
La questione diventa ancora più importante quando si passa dalla figura del socio a quella dell'amministratore.

Nelle società di capitali, i requisiti professionali e morali devono essere posseduti dai legali rappresentanti della società. Le Camere di Commercio, frequentemente, individuano per le S.r.l. e le S.p.A. i componenti dell'organo amministrativo muniti di legale rappresentanza. 

Nel caso di società, quindi, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti. 

Questo significa che occorre guardare non soltanto alla parola "amministratore", ma soprattutto ai poteri attribuiti all'amministratore.

Un amministratore che possiede la legale rappresentanza della S.r.l. assume quindi una posizione diversa rispetto a un semplice socio o a un amministratore privo di poteri di rappresentanza.

Amministratore e agente non sono necessariamente la stessa cosa. È importante non confondere due piani. L'amministratore svolge una funzione societaria: amministra la S.r.l. e, se dotato dei relativi poteri, la rappresenta nei rapporti con i terzi. L'agente di commercio, invece, svolge l'attività professionale di promozione degli affari nell'ambito del contratto di agenzia.

Le due figure possono coincidere nella stessa persona, ma non necessariamente.

È quindi perfettamente possibile, in linea generale, avere una S.r.l. nella quale:

  • un socio è amministratore e legale rappresentante;
  • un altro socio possiede il requisito professionale e svolge concretamente l'attività commerciale;
  • altri soci partecipano al capitale senza svolgere attività di agenzia.

Ciò che conta, ai fini della disciplina dell'attività regolamentata, è verificare per ciascun soggetto quale ruolo ricopre e quali attività svolge effettivamente.

 


Il caso più delicato: amministratore non abilitato
Supponiamo che una S.r.l. abbia:
Socio A: agente abilitato, operativo commercialmente.
Socio B: non abilitato, ma amministratore e legale rappresentante.

In questo caso la posizione di B non può essere ignorata.
Il requisito professionale richiesto dalla normativa deve infatti essere verificato in capo ai legali rappresentanti della società. Le Camere di Commercio richiedono espressamente che, nelle imprese societarie, i legali rappresentanti possiedano i requisiti previsti dalla legge. 

Di conseguenza, non è sufficiente affermare: "Nella società c'è un socio che è agente abilitato". Bisogna invece verificare se chi ha la legale rappresentanza della S.r.l. possiede a sua volta i requisiti richiesti.

Questo è uno degli aspetti che più frequentemente genera problemi nella costituzione o nella modifica di una società di agenzia.

E se l'amministratore non svolge materialmente l'attività commerciale? Qui è necessario distinguere la funzione societaria dall'attività professionale.

Un amministratore può occuparsi, ad esempio, di:

  • gestione finanziaria;
  • rapporti bancari;
  • organizzazione amministrativa;
  • gestione del personale;
  • aspetti societari;
  • rapporti con consulenti e fornitori.

Nel caso in cui il legale rappresentante della S.r.l eserciti attività di agenzia, la questione dei requisiti professionali non viene meno, per il semplice fatto che egli non effettua personalmente visite ai clienti o non raccoglie ordini.

La verifica dei requisiti è infatti collegata anche alla posizione di legale rappresentante della società. 

 

Il socio agente operativo
Diversa è la posizione del socio che svolge materialmente l'attività commerciale.

Se il socio:

  • visita i clienti;
  • presenta i prodotti delle mandanti;
  • acquisisce ordini;
  • promuove contratti;
  • gestisce stabilmente una zona;
  • svolge per la S.r.l. l'attività tipica dell'agente,

egli non sta semplicemente esercitando i diritti derivanti dalla partecipazione societaria, sta svolgendo attività di agente per conto della società.

La normativa e le indicazioni camerali prevedono, infatti, che i requisiti siano dichiarati anche da coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa. 

Ne consegue che la qualifica professionale del socio assume una funzione concreta: consente a quel soggetto di operare professionalmente nell'ambito dell'attività di agenzia della S.r.l., nel rispetto degli ulteriori adempimenti previsti.

Il preposto
Un ulteriore soggetto da considerare è il preposto. Le Camere di Commercio prevedono la possibilità di individuare un soggetto preposto in possesso dei requisiti, soprattutto in relazione alle sedi e unità locali nelle quali viene esercitata l'attività. 

Il preposto non deve essere confuso con il socio. Può essere una persona diversa dalla compagine sociale e assume una funzione collegata allo svolgimento dell'attività regolamentata. Inoltre, le indicazioni camerali prevedono che, in determinate circostanze, anche procuratori o altri soggetti che esercitano effettivamente l'attività per conto dell'impresa debbano possedere i requisiti richiesti. 


Quali sono i requisiti professionali?
Il requisito professionale può essere ottenuto attraverso diverse modalità previste dalla normativa. Tra queste rientrano, secondo le indicazioni delle Camere di Commercio:

  • un diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale;
  • una laurea in materie economiche, commerciali o giuridiche, secondo i titoli riconosciuti;
  • la frequenza con esito positivo di uno specifico corso professionale;
  • una determinata esperienza lavorativa maturata nei periodi e nelle modalità previste dalla legge.

Non bisogna quindi pensare all’abilitazione esclusivamente come al possesso di un vecchio certificato di iscrizione al Ruolo.

Il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato infatti soppresso; oggi l'esercizio dell'attività passa attraverso la verifica dei requisiti e la relativa SCIA al Registro delle Imprese. 

 

Una distinzione fondamentale: socio, amministratore e agente
La situazione può essere sintetizzata attraverso quattro figure.

Soggetto È automaticamente agente? Deve avere i requisiti?

Socio che si limita a detenere quote

 No  Non per il solo fatto di essere socio
Socio che svolge attività di agente  Sì, se opera come agente per la società  Sì
Amministratore con legale rappresentanza  Non necessariamente: non è detto che   svolga materialmente l’attività commerciale

 Deve possedere i requisiti richiesti per   il legale rappresentante

Amministratore che svolge anche attività di agente  Sì, per l’attività concretamente svolta  Sì
Preposto  Svolge la funzione prevista per l’attività  Sì

 

La verifica concreta deve comunque essere effettuata sulla base dello statuto, dei poteri risultanti dal Registro delle Imprese, dell'organizzazione effettiva della società e delle modalità con cui viene svolta l'attività.



Perché è importante strutturare correttamente la S.r.l.
La corretta individuazione dei ruoli non è una questione meramente formale. Quando si costituisce una S.r.l. di agenti, è opportuno verificare preventivamente:
1. chi saranno gli amministratori;
2. chi avrà la legale rappresentanza;
3. quali soci svolgeranno materialmente l'attività commerciale;
4. quali soggetti possiedono i requisiti professionali;
5. se vi sono preposti;
6. quali poteri saranno attribuiti ai singoli amministratori;
7. come saranno organizzate eventuali sedi e unità locali;
8. quali soggetti dovranno essere indicati nella pratica relativa all'attività di agenzia.

La Camera di Commercio di Vicenza, ad esempio, evidenzia che, in caso di società, la SCIA deve essere accompagnata dalle dichiarazioni relative ai requisiti dei soggetti interessati e che le variazioni dei legali rappresentanti e dei preposti devono essere comunicate. 


Conclusioni
Nelle S.r.l. che esercitano attività di agenzia e rappresentanza di commercio, non è corretto identificare automaticamente il "socio abilitato" con il soggetto che rende abilitata l'intera società.

La società è il soggetto che esercita l'attività, mentre la normativa individua specifiche categorie di persone fisiche alle quali devono essere riferiti i requisiti professionali e morali.

Il punto centrale è quindi distinguere:

  • la proprietà della società, rappresentata dai soci;
  • la gestione della società, affidata agli amministratori;
  • la rappresentanza della società, attribuita ai soggetti muniti di legale rappresentanza;
  • l'attività professionale di agente, svolta dalle persone che concretamente operano come agenti per conto della S.r.l.

In particolare, per le S.r.l. assumono rilievo i legali rappresentanti, che devono possedere i requisiti richiesti, nonché tutti i soggetti che svolgono concretamente l'attività di agenzia per conto della società. 

La corretta impostazione della governance societaria diventa quindi essenziale: prima di nominare un amministratore, attribuirgli la legale rappresentanza o affidare a un socio l'attività commerciale, è opportuno verificare la compatibilità della sua posizione con i requisiti previsti per l'attività di agente di commercio.

 

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