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ALBO GESTORI AMBIENTALI: SEMPLIFICAZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Una recente delibera prevede la dispensa dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante, ma a determinate condizioni. Vediamo quali

mercoledì 24 settembre 2025
ALBO GESTORI AMBIENTALI: SEMPLIFICAZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI: SEMPLIFICAZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Per l'iscrizione nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, le imprese devono nominare un Responsabile Tecnico che ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante, da un dipendente o da un soggetto esterno all'organizzazione (l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria).

Riteniamo utile ricordare che, in base a quanto stabilito da una recente Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il legale rappresentante che al momento della domanda ha ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico.

La Delibera ha recepito la modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del DL ambiente.

La semplificazione introdotta dalla Delibera riguarda i settori di trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti e bonifica di siti e amianto. L'impresa deve presentare un'apposita modulistica alla sezione territoriale competente dell’Albo per ottenere la dispensa.

La Delibera del 2025 modifica ed integra una precedente Delibera del 30 maggio 2017 e prevede quanto segue:

“E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
(…) Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.”

La Delibera, con i rispettivi allegati, è disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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