ALLA MADRE INTENZIONALE SPETTA IL CONGEDO DI PATERNITÀ
L’INPS, con il Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, comunica che, dallo scorso 24 luglio, sono entrati in vigore gli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115, depositata il 21 luglio 2025. Tale sentenza prevede che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, la lavoratrice dipendente che non ha partorito ma che risulta genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio (disciplinato dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001). Alla madre biologica, ovvero a colei che ha partorito, sono riconosciuti invece i diritti previsti per la tutela della maternità.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha chiarito, infatti, che la madre intenzionale è “una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente”.
L’Istituto precisa che la madre intenzionale lavoratrice dipendente può astenersi dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio, solo a decorrere dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia in esame.
La comunicazione di fruizione del congedo da parte della madre intenzionale deve essere effettuata al proprio datore di lavoro, che provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS; solo in alcuni casi residuali, nei quali l’indennità viene erogata direttamente dall’Istituto, la domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS.
Nella tabella qui sotto vediamo per completezza le principali caratteristiche del congedo di paternità obbligatorio.
| Principali caratteristiche del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) | |
| Durata massima | 10 giorni lavorativi (raddoppiati a 20 giorni in caso di parto gemellare o plurigemellare, a prescindere dal numero di figli nati). |
| Fruizione | Nell’arco temporale dei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi al parto/ingresso in famiglia/entrata in Italia del minore. È fruibile anche in via non continuativa, ma non frazionabile ad ore. |
| Trattamento economico indennità | Giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (ovvero la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/ paternità), con le specifiche per alcune tipologie di lavoro (domestico, part-time, intermittente, spettacolo e operai a tempo determinato), nonché la relativa contribuzione figurativa. |
| Modalità di utilizzo | La comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta: - al proprio datore di lavoro, se provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto. In particolare, il genitore lavoratore (padre/madre intenzionale), per usufruire del congedo obbligatorio, è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze; - in via telematica direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. |
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