L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1180 del 10 luglio scorso, ha fornito importanti chiarimenti rispetto alla possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle attività elencante nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, nonostante l'abrogazione di quest'ultimo da parte della L. n. 56/2025.
Il D.M. 23 ottobre 2004, attualmente in vigore, in forza del quale è possibile procedere alla stipula di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto del 1923, continua a trovare applicazione nonostante l’abrogazione del Regio decreto.
L’Istituto, nella nota in commento, chiarisce che l'abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non incide sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 "alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657" è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Tale interpretazione si pone in linea con quanto sostenuto da CONFCOMMERCIO, anche nell’interlocuzione sul tema con il medesimo Ispettorato, pertanto, per le così dette ipotesi oggettive (art. 13, comma 1, d.lgs. 81/2015), nonostante l’abrogazione del Regio decreto 1923, che contiene in allegato la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, tra le quali “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere”, si conferma che è possibile procedere alla stipula dei contratti intermittenti, a prescindere dal rispetto dei limiti anagrafici previsti per le ipotesi soggettive (art. 13, comma 2, d.lgs. 81/2015).
L’Istituto, con la nota del 10 luglio, chiarisce che l’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente, continuando ad applicarsi la tabella allegata al Regio decreto.
L’occasione è utile per rammentare che, in tal senso, si è espressa anche una recente sentenza della Cassazione n. 22086/2023 sulla questione delle ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipula di un contratto a chiamata e, in particolare, sulla non concomitanza delle stesse ai fini della legittimità della stipula del contratto intermittente.
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