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DIRITTO DI SCIOPERO: DISCIPLINA E GESTIONE DELLA BUSTA PAGA

Quali sono le norme che lo regolano e i riflessi sui principali istituti contrattuali e retributivi

venerdì 24 ottobre 2025
DIRITTO DI SCIOPERO: DISCIPLINA E GESTIONE DELLA BUSTA PAGA DIRITTO DI SCIOPERO: DISCIPLINA E GESTIONE DELLA BUSTA PAGA

L’esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore si ritiene legittimo dal momento in cui è stato deciso da una pluralità di lavoratori, e quindi sulla base di una valutazione collettiva, mentre non è necessario che la decisione provenga da un’organizzazione sindacale. 
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sentenze nn. 4260/1984 e 6831/1987) si è espressa, a riguardo, nel senso che:

  • è necessario che i lavoratori agiscano per una causa che riguardi la collettività, anche quando non vi è una proclamazione formale dello sciopero da parte di un’organizzazione sindacale;
  • in assenza di una formale proclamazione dello sciopero da parte di un sindacato, è comunque necessario che l’astensione sia concordata tra i lavoratori stessi come atto collettivo, volto a tutelare l’interesse comune; la mancanza di tale concertazione impedisce di considerare l’azione come sciopero. 

Nell’opinione tradizionale, il fine comune legittimante lo sciopero era ravvisato nell’interesse collettivo professionale dei lavoratori di ottenere trattamenti economici o normativi maggiormente favorevoli (così detto sciopero per fini contrattuali). Tuttavia, è ormai pacifico che sia legittimo anche lo sciopero attuato:

  • per fini economico-politici, diretto ad ottenere o scongiurare l’adozione di provvedimenti che incidono sulle condizioni dei lavoratori;
  • con finalità politiche in senso stretto, ovverosia rivolto contro la pubblica autorità per tematiche di politica generale, anche se non hanno alcuna attinenza con il lavoro e con la sua disciplina;
  • per fini di solidarietà, nelle ipotesi in cui un gruppo di lavoratori si astiene dal lavoro non per scopi economici propri, ma a sostegno delle rivendicazioni di altri gruppi. 

LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO

Rimane illecito (e tra l’altro costituisce reato) lo sciopero volto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero a limitare o impedire l’esercizio delle prerogative in cui si sostanzia la sovranità popolare. Altri limiti allo sciopero riguardano:

  • il contemperamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, che sono sovraordinati o pari ordinati al diritto di sciopero e non possono essere compromessi;
  • il divieto di picchettaggio violento;
  • il divieto di sabotaggio, boicottaggio, occupazione dell’azienda, blocco delle merci, che configurano condotte penalmente rilevanti ove dirette a ledere la capacità produttiva dell’impresa compromettendone la sua organizzazione. 

GESTIONE DELLA BUSTA PAGA

Il periodo di sciopero non interrompe il rapporto di lavoro: tuttavia, per le giornate (o le ore) di sciopero, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, né agli elementi retributivi ed accessori connessi all’effettivo svolgimento della prestazione. 
Si configura, dunque, una riduzione della retribuzione erogata commisurata alla mancata prestazione lavorativa, con la conseguente diminuzione dell’imponibile previdenziale ai fini contributivi e pensionistici
Nessuna riduzione va effettuata, invece, per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente.
Di seguito si rappresentano gli effetti delle giornate di sciopero sui principali istituti contrattuali e retributivi, al fine di garantire la corretta gestione delle assenze in busta paga, fatte salve eventuali diverse disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento.

Istituto Effetto dello sciopero
Retribuzione giornaliera Non spettante
Ferie e permessi Ridotti proporzionalmente in base ai giorni di astensione dal lavoro
Mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) Ridotte proporzionalmente in base ai giorni di astensione dal lavoro
Anzianità di servizio/scatti di anzianità Normale decorrenza
TFR  Non computabile nel calcolo del TFR

 

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