Il fenomeno del dumping contrattuale nel settore dei pubblici sta registrando una crescita preoccupante, non solo in termini di numerosità dei CCNL scarsamente rappresentativi che riguardano questo settore, 41 in totale quelli registrati al CNEL, ma anche per il numero in termini assoluti di lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali di lavoro che anche la giurisprudenza ha recentemente definito come “pirata”.
Il CCNL sottoscritto dalla Federazione rimane ampiamente il contratto più applicato nel settore (oltre il 92%) ed è inutile sottolineare come ogni forma di concorrenza in dumping sulle regole che disciplinano il rapporto di lavoro risulti pericolosa anche per la reputazione del settore stesso.
La libertà di scelta del CCNL, principio sacro e inviolabile, non può in ogni caso contravvenire a delle regole che correttamente il legislatore e l’amministrazione ispettiva hanno sancito nel corso degli anni per individuare qual è il livello di riferimento minimo che deve essere seguito nella regolazione del rapporto di lavoro.
La seguente analisi pensiamo sia utile alle imprese per valutare con attenzione il contratto collettivo da applicare, evitando soluzioni che potrebbero non garantire aziende e lavoratori. È infatti importante privilegiare i contratti maggiormente rappresentativi, così da assicurare condizioni coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente ed evitare sanzioni.
SANZIONI IN MATERIA DI DUMPING CONTRATTUALE
Riferimento Normativo |
Riferimento Testuale |
Sanzione |
ART. 1, CO. 1, DEL D.L. N. 338/1989 E ART. 2, CO. 25, DELLA LEGGE N. 549/1995 |
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. |
II personale ispettivo dovrà provvedere a recuperare il differenziale contributivo rilevato dall’applicazione di contratti di rappresentanze “minoritarie”.
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124
Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. |
ART. 1, COMMA 1175, DELLA L. N. 296/2006 |
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, (DURC).
Fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Nota 24 maggio 2016, n. 10599 del Ministero del Lavoro: il personale ispettivo dovrà provvedere a recuperare gli eventuali benefici indebiti goduti dai datori di lavoro che abbiano applicato contratti di rappresentanze “minoritarie”.
Es. restituzione di: riduzione contributiva apprendistato; maxi deduzione costo del lavoro; benefici under 35 e donne. |
ART. 51, DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 |
Ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. |
INL – Circ. n. 3 del 25.01.2018 I contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia e la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in quella che, costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Impossibilità di utilizzare: part time, apprendistato, contratto stagionale, lavoro extra |
ART. 1 COMMA 2 LETT. M), DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66 |
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. |
Violazioni dell'orario di lavoro:
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