L’Inps, con la circolare n. 95/2025, fornisce istruzioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2025 all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La norma ha innalzato l’indennità per il secondo mese di congedo parentale dal 60% all’80% della retribuzione ed ha disposto l’elevazione per un ulteriore mese dal 30% all’80%, nei confronti dei lavoratori dipendenti che abbiano terminato il congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Rimangono esclusi lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata.
L’elevazione dell’indennità all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale, anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari/collocatari, a condizione che i mesi fruiti siano entro il sesto anno di vita del figlio, ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
L’elevazione della indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
I tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi: la fruizione alternata tra genitori non preclude la possibilità di beneficiare nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
Il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:
La percezione delle indennità è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
La norma si applica ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 ed interessa genitori che terminano il congedo obbligatorio successivamente:
Le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025 non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di applicazione della nuova disposizione.
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