ESONERO ALL’AUTOIMPIEGO LE ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
L’INPS, con la Circolare n. 147 del 27 novembre 2025, fornisce le indicazioni operative per beneficiare dell’incentivo rivolto alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1°luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, nel limite di 800 euro mensili, per un massimo di 36 mesi, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.
L’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto.
Ai fini dell’ammissione all’esonero contributivo in esame deve essere inoltrata domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo disponibile sul sito istituzionale.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati
I “settori strategici”
Il decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025 ha individuato i criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ovvero:
LAVORATORI INTERESSATI E RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 35 anni (da intendersi, chiarisce l’Istituto, un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
L’incentivo spetta anche con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.
Nella Circolare in esame, l’INPS precisa che l’esonero contributivo non spetta in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere.
Inoltre, l’incentivo in parola non è applicabile nel caso di assunzione:
MISURA E DURATA
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e nei limiti della spesa autorizzata, l’incentivo:
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 25,80 euro (800 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;
L’INPS precisa che non sono oggetto di sgravio, oltre ai premi e contributi dovuti all’INAIL,
Sono inoltre escluse dall’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ed in particolare:
L’INPS precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, Legge n. 297/1982,destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, l’Istituto evidenzia che il successivo comma 16 dello stesso articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo.
Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto, ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (pari a 800 euro) dalla fruizione dell’esonero.
Inoltre l’Istituto osserva che, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 252/2015 per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del C.c., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Oltre alle condizioni previste nello specifico dal Decreto Coesione, la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto di una serie di requisiti che consistono in quanto segue:
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA UE SUGLI AIUTI DI STATO
Il beneficio rivolto a una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva e deve essere compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che individua i soggetti svantaggiati per i quali l’incentivo può essere riconosciuto senza bisogno della preventiva autorizzazione dell’U.E.
L’Istituto ricorda, inoltre, che all’aiuto in parola è applicabile la c.d. “Clausola Deggendorf” e che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.
L’incentivo è subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale (di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014).
Pertanto l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato con il metodo delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) e il controllo va fatto raffrontando mensilmente il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.
In particolare, la media dei lavoratori dei 12 mesi precedenti deve essere riferita all’impresa nel suo complesso e non alla singola unità produttiva nella quale è inserito il lavoratore assunto. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro accessorio. Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento (in occasione della verifica mensile). L’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
Qualora l’incremento non si realizzi, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
CUMULABILITÀ
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (ad esempio: l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni e la c.d. “Decontribuzione Sud”, l’incentivo per l’assunzione di disabili, l’incentivo previsto per i beneficiari del trattamento NASpI, la riduzione contributiva in edilizia, nel caso di applicazione di retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero), ma è compatibile, senza alcuna riduzione,
L’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (ad esempio, la decontribuzione per le lavoratrici madri).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere all’esonero è necessario inoltrare domanda telematica all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21”.
All’interno del predetto modulo andranno indicate le seguenti informazioni:
Dopo gli opportuni controlli, il datore viene ammesso a beneficiare dell’esonero e l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore dichiarati nella richiesta, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 36 mesi di agevolazione.
In particolare:
Tali termini sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
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