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FLUSSI D’INGRESSO PER IL TRIENNIO 2026-2028

I numeri di stranieri ammessi per lavoro subordinato non stagionale e per quello stagionale

mercoledì 17 dicembre 2025
FLUSSI D’INGRESSO PER IL TRIENNIO 2026-2028 FLUSSI D’INGRESSO PER IL TRIENNIO 2026-2028

Le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato , anche per esigenze di carattere stagionale  e per lavoro autonomo, vengono definite a livello triennale tramite apposito D.P.C.M.

Tale disposizione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 240 del 15 ottobre 2025, (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2025) contenente la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio
2026-2028”.

Con questo dispositivo, viene autorizzato l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e autonomo, di:

  • 164.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2026;
  • 165.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2027;
  • 166.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2028.

Sono dunque ammessi in Italia, complessivamente, 497.550 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e autonomo

Ad integrazione del predetto D.P.C.M., il Ministero del Lavoro è poi intervenuto, con Circolare 16 ottobre 2025, n. 8047, per fornire ulteriori indicazioni operative. Vediamo da vicino, in particolare, i lavoratori ammessi per le varie tipologie.

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E LAVORO AUTONOMO: NOVITÀ
Vediamo quali sono, nel rispetto dei numeri complessivi definiti dal predetto articolo 5, le quote autorizzate l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo e di lavoro subordinato non stagionale nell’ambito dei seguenti settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizii:

  • 76.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
  • 76.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
  • 76.850 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.

Cooperazione in ambito migratorio
L’articolo 6, comma 2, D.P.C.M. 2 ottobre 2025 stabilisce che, nell’ambito delle predette quote e settori, sono ammessi in Italia, in base a specifici accordi di cooperazione, i seguenti soggetti:

Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia,  Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo,  Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, in misura pari a 25.000 unità nel 2026, 25.000 unità nel 2027 e 25.000 unità nel 2028;

Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2026-2028 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, in misura pari a 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.

Lavoratori di origine italiana, apolidi, rifugiati e assistenti familiari
L’articolo 6, comma 3, D.P.C.M. 2 ottobre 2025 consente l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote  sopra indicate, dei seguenti soggetti:

Tipologia 2026 2027 2028
Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza 50 unità per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal D.M. ex art. 27, comma 1-octies, T.U.* 50 unità per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal D.M. ex art. 27, comma 1-octies, T.U.* 50 unità per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal D.M. ex art. 27, comma 1-octies, T.U.*
Apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo
Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare 13.600 unità 14.000 unità 14.200 unità

* L’articolo 27, comma 1-octies, D.Lgs. n. 286/1998 (“Ingresso per lavoro in casi particolari”) stabilisce che:
“Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22,l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali.”

A differenza di quanto avvenuto in occasione della programmazione dei flussi d’ingresso 2023-2025, per il triennio 2026-2028 la quota di ingresso per l’assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico. Per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.

Categorie particolari
L’articolo 6, comma 4, D.P.C.M. 2 ottobre 2025 consente, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e  2028, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito delle quote sopra indicate, di 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione  professionale dei soci;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previsti dal D.I. n. 850/2011;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o  privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal D.I. n. 850/2011;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, e che sono titolari di un rapporto di  lavoro di natura autonoma con l’impresa.


LAVORO STAGIONALE
Per quanto riguarda questa categoria di lavoratori,  è autorizzato l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico di:

  • 88.000 lavoratori stranieri residenti all’estero per il 2026;
  • 89.000 lavoratori stranieri residenti all’estero per il 2027;
  • 90.000 lavoratori stranieri residenti all’estero per il 2028.

Le suddette quote riguardano i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, nonchè i cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2026-2028 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, residenti all’estero.

Nell’ambito delle quote sopra indicate, per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale i seguenti soggetti:

Tipologia 2026 2027 2028
Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2026- 2028 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria 12.600 unità 12.750 unità 13.000 unità

Quote riservate
Nell’ambito delle quote sopra indicate relative al triennio 2026-2028, sono riservati degli ingressi per i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, nonchè per i cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2026-2028 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Più precisamente, per i predetti lavoratori stranieri, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservati 5.000 ingressi per il 2026, 6.000 ingressi per il 2027 e 7.000 ingressi per il 2028.

Inoltre, per il settore agricolo è riservata prioritariamente una quota di 47.000 unità dei predetti lavoratori stranieri, per ciascun anno del triennio 2026-2028, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • della Confederazione nazionale coltivatori diretti;
  • della Confederazione italiana agricoltori;
  • della Confederazione generale dell’agricoltura italiana;
  • della Confederazione di produttori agricoli;
  • dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
  • Unione nazionale cooperative italiane agroalimentare.

Infine, per il settore turistico è riservata prioritariamente una quota pari a 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 per i predetti lavoratori stranieri, le cui istanze di  nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

I termini per l’invio delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono, per gli anni 2026, 2027 e 2028:

  • per gli ingressi per lavoro stagionale, relativamente al settore agricolo, dalle ore 9.00 del 12  gennaio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • per gli ingressi per lavoro stagionale, relativamente al settore turistico, dalle ore 9.00 del 9 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31dicembre dell’anno di riferimento;
  • per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, dalle ore 9.00 del 16 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Si tratta, precisamente,
– dei cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius,  Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan,
– dei cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio 2026-2028 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
– dei lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea  diretta di ascendenza,
– di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle  autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare, dalle ore 9.00 del 18 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

CLICK DAY (anno 2026)  
Lavoratori subordinati stagionali (settore agricolo) dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (o fino a esaurimento quote)
Lavoratori subordinati stagionali (settore turistico) dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 (o fino a esaurimento quote)
Lavoratori subordinati non stagionali (settori vari) dalle ore 9.00 del 16 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 (o fino a esaurimento quote)
Lavoratori subordinati non stagionali (settore assistenza familiare) dalle ore 9.00 del 18 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 (o fino a esaurimento quote)

Quote 2026 - Termini di presentazione
Per le quote relative al 2026, le richieste di nulla osta al lavoro potranno essere inviate tramite il Portale ALI del Ministero dell’Interno:

  • dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2026 per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
  • dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2026 per i lavoratori stagionali del settore turistico;
  • dalle ore 9.00 del 16 febbraio 2026 per i lavoratori subordinati non stagionali e gli autonomi;
  • dalle ore 9.00 del 18 febbraio 2026 per i lavoratori subordinati non stagionali addetti
  • all’assistenza familiare.

Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e  vengono archiviati d’ufficio.

Preme ricordare, infine, che:

  • per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare (escluso, pertanto, il lavoro stagionale), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente in Italia;
  • per tutti i settori (compresa l’assistenza familiare) è necessario acquisire l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’articolo 1, Legge n. 12/1979 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri;
  • è irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro
    – che, nel precedente triennio, non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto,
    – nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis C.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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