La Circolare INAIL n. 26/2025 dedicata a “Indicazioni operative per l’attività ispettiva. Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione” innova notevolmente la prassi ispettiva dell’Istituto. Essa infatti cancella in buona parte la circolare fondamentale in materia di ispezioni nei confronti dei datori di lavoro, ovvero la n. 1/1999.
Di conseguenza, gli impatti per aziende e professionisti sono importanti, a partire da quelli in materia di termini prescrizionali.
L’INAIL ha sempre sostenuto, infatti, che l’accesso ispettivo interrompesse i termini prescrizionali e, quindi, ha sempre calcolato (almeno fino a dicembre 2024, quando una nota interna aveva anticipato la circolare) i recuperi per premi e sanzioni civili a ritroso dal primo giorno della ispezione. Ad esempio, se un accertamento INAIL fosse iniziato a febbraio 2024 e ultimato ad ottobre 2024, la prescrizione veniva interrotta già a febbraio.
Il termine prescrizionale, pertanto, veniva computato a ritroso di cinque anni e 311 giorni (comprendendo l’interruzione dei termini per via della normativa emergenziale per coronavirus) da febbraio 2024.
Ora l’Istituto cambia opinione, precisando che la prescrizione viene calcolata a ritroso, nel caso ora presentato, solo da ottobre, ovvero dalla data del verbale finale.
ATTENZIONE PERÒ: mentre fino a settembre 2024, le sanzioni civili venivano calcolate solo fino al primo accesso, ora sono dovute fino alla data del pagamento degli importi richiesti dall’Istituto a seguito del verbale, come precisa anche la Circolare n. 31/2024 in materia di “Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”
Non cambia, invece, la disciplina relativa alle modalità di recupero: ove vi siano salari totalmente omessi in corso d’anno (ad esempio, nel caso illustrato, nel 2024) l’INAIL diffida il datore di lavoro a denunciarli in autoliquidazione ma non chiede sanzioni civili.
RIDEFINITO L’AMBITO DELLE ISPEZIONI
La circolare non ha solo per oggetto i termini prescrizionali, ma ridefinisce l’ambito delle ispezioni INAIL in continuità, peraltro, con quanto già stabilito dall’INL con Circolare n. 4/2019.
Anche qui viene totalmente modificata la Circolare n. 1/1999 (peraltro già non più in vigore per quell’argomento a seguito della nota INL) ove si prevedeva il principio della verifica totale cioè sull’intera materia assicurativa.
La Circolare n. 26/2025 chiarisce che gli accertamenti INAIL possono riguardare anche:
• un determinato oggetto (es. verifica di rischio assicurato);
• un ambito territoriale (es. una unità produttiva);
• una determinata tipologia di posizione lavorativa;
• un ambito temporale specifico.
In tali casi, quindi, l’ispezione INAIL non ha per oggetto l’intero ambito di pertinenza dell’Istituto ma solo una parte. Ovviamente, un futuro controllo è precluso solo per la parte verificata.
Ad esempio, ove l’Istituto abbia effettuato una verifica di rischio, ossia abbia controllato voci applicate ed inquadramento, non potrà ritornare sulle decisioni prese per quel periodo ed effettuare ulteriori addebiti, a meno che, (si badi bene!) il datore di lavoro non abbia omesso di versare eventuali importi dovuti a seguito del verbale.
PRECLUSIONI
La circolare INAIL n. 26/2025 conferma quanto già riportato nella Circolare n. 4/2019, ovvero che nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
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