ISTITUITA LA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2025, n. 236, è stata pubblicata la Legge 8 ottobre 2025, n. 151, denominata “Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi”.
La nuova Legge prevede l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi per la giornata del 4 ottobre, a partire dall’anno 2026.
Dal 2026, in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, che ricorrerà il prossimo anno, diventerà festa nazionale dedicata al patrono d’Italia.
Oltre alla promozione di iniziative riguardanti i temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente, ci saranno riflessi sulla gestione dei dipendenti per la chiusura dei luoghi di lavoro, per il divieto di compiere determinati atti giuridici e per il trattamento retributivo festivo.
Nel rispetto delle previsioni normative in vigore dal 1° gennaio 2026, la giornata del 4 ottobre viene qualificata sia come festività nazionale, in onore di San Francesco d’Assisi, sia come solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena.
Si attende pertanto un prossimo intervento legislativo, sollecitato dal Presidente della Repubblica lo scorso 8 ottobre, per definire il regime scelto, in quanto tale sovrapposizione, producendo effetti diversi e incompatibili, non è possibile nell’ordinamento italiano.
In questo Approfondimento ci si sofferma sui principali riflessi di interesse per datori di lavoro/sostituti di imposta, partendo dal presupposto che tale giornata, a regime, venga qualificata solo come festività nazionale.
MODIFICA DELLE RICORRENZE FESTIVE NAZIONALI
La Legge 8 ottobre 2025, n. 151, modifica l’articolo 2, Legge n. 260/1949 sulle disposizioni in materia di ricorrenze festive, che ora prevede quanto riportato:
“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
La nuova disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2026
Si ricorda che, in aggiunta ai giorni festivi indicati nell’elenco di cui all’articolo 2, Legge n. 260/1949, anche il giorno 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica, è considerata festa nazionale, ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 260/1949, prima eliminato dall’articolo 1, Legge n. 54/1977 e poi reintrodotto con la Legge n. 336/2000.
I RIFLESSI SULLE ASSENZE DAL LAVORO
L’articolo 2 della Legge n. 260/1949 prevede che i giorni festivi, oltre alle domeniche, riepilogati di seguito, hanno effetti, in tutto il territorio nazionale, sull’osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e sul divieto di compiere determinati atti giuridici: 1° gennaio,6 gennaio, 25 aprile, Pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.
Alla luce dell’articolo 1, Legge n. 54/1977, non sono, viceversa, più considerate civili le festività del 19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, le quali sono state, in gran parte dei settori, tramutate nei così detti permessi ex-festività da parte dei CCNL. Il 29 giugno è invece rimasto festivo limitatamente al Comune di Roma.
Caso particolare è quello del 4 novembre, il quale attualmente rientra nelle ricorrenze nazionali ai
fini delle celebrazioni, ma senza effetti civili. La Legge n. 54/1977 aveva inoltre previsto che la sua celebrazione avvenisse nella prima domenica di novembre: l’effetto è che ad oggi il 4 novembre va trattato secondo le previsioni dei Contratti Collettivi, i quali in alcuni casi lo considerano come festività non goduta perchè cadente in giorno festivo, ed in altri casi l’hanno assorbito all’interno della retribuzione.
Le eventuali ulteriori giornate festive, quali, ad esempio, il giorno del Santo Patrono della località in cui si svolge il lavoro o la Pasqua retribuita, sono di derivazione contrattuale e quindi non sempre previste.
RIFLESSI SULLA RETRIBUZIONE
In materia di retribuzione delle giornate festive, ai dipendenti si applicano le regole generali previste dalla Legge n. 260/1949 e successive modifiche, integrate dalle previsioni contenute nei Contratti Collettivi, di seguito riepilogate.
Il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d’Assisi, a partire dal 2026 va trattata come giornata festiva anche dal punto di vista retributivo.
Se la festività cade in un giorno lavorativo infrasettimanale
Qualora la festività sia goduta, ossia cada in un giorno lavorativo infrasettimanale e non venga lavorata, tale giornata va retribuita come se fosse stata lavorata.
Lo stesso principio vale anche se il 4 ottobre coincidesse con un’assenza considerata indipendente dalla volontà del lavoratore, ad esempio per infortunio, malattia, gravidanza, congedo matrimoniale, ferie, permessi, riduzione o sospensione del lavoro o altre assenze per giustificati motivi.
Pertanto:
O ai lavoratori retribuiti in misura fissa (di solito impiegati e una parte degli operai) non spettano decurtazioni del trattamento retributivo, in quanto le festività godute sono già comprese nello stesso;
O ai lavoratori non remunerati in misura fissa mensile (di solito operai e lavoratori somministrati) va corrisposto un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale, fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi.
Rimangono escluse dall’obbligo di retribuzione solo le festività che cadono durante le assenze non retribuite, ingiustificate e per sciopero, in quanto considerate conseguenti alla volontà del lavoratore.
Normalmente, salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi, le festività cadenti nella sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato) si trattano come festività infrasettimanali.
Se la festività cade nel giorno di riposo o in coincidenza con un’altra festività
Qualora la festività sia non goduta, ossia cada in un giorno in cui già non era prevista attività lavorativa, la festività non lavorata va comunque retribuita.
Ai lavoratori, a prescindere dal fatto che siano retribuiti in misura fissa o meno, spetterà quindi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente alla giornata festiva.
Se la festività viene lavorata
Nei casi in cui il lavoratore sia tenuto a prestare attività lavorativa nella giornata festiva cadente in giornata infrasettimanale, al dipendente spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate, aumentate secondo le percentuali previste dai Contratti Collettivi applicati.
Se la festività lavorata cadesse durante il giorno di riposo o in coincidenza con un’altra festività, quale il Patrono del luogo in cui ha sede l’azienda, al lavoratore andrebbero quindi erogate:
Alcuni Contratti Collettivi prevedono la possibilità di attribuire un riposo compensativo in sostituzione della sola indennità economica, ma la regola generale prevede almeno la corresponsione di una maggiorazione economica in presenza di giornata festiva lavorata.
Le somme aggiuntive erogate per la festività concorrono regolarmente a formare imponibile previdenziale e fiscale, assieme alle altre competenze del mese.
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