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LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL DATORE DI LAVORO

Un nuovo adempimento introdotto dal recente Accordo Stato Regioni. La scadenza per ottemperare all’obbligo

giovedì 26 giugno 2025
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL DATORE DI LAVORO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL DATORE DI LAVORO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha apportato alcune modifiche ai percorsi formativi, in applicazione dell’art. 37 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/08).

Tra le novità più rilevanti troviamo la formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro, anche quando non ricoprono il ruolo di RSPP.

Il corso di formazione è orientato a costruire le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per coordinare il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro e fornire all’imprenditore una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori.

Ricordiamo che il Datore di Lavoro ha la responsabilità dell’applicazione delle misure di sicurezza necessarie e dei relativi interventi per eliminare o ridurre i rischi nella propria azienda e in caso di mancato adempimento la procedura sanzionatoria ricade sempre su di lui.

A questo riguardo, onde evitare il moltiplicarsi delle sanzioni, è opportuno ricordare l’importanza della delega e dell’individuazione univoca del Datore di Lavoro all’interno delle società (di persone o capitali) dove coesistono più soci amministratori, o comunque autorizzati dei poteri dal consiglio di amministrazione.

Il nuovo corso sarà suddiviso in due moduli per un totale di 16 ore: il primo modulo a contenuto giuridico-normativo, il secondo a carattere organizzativo e gestionale.

Si aggiunge poi un’ulteriore formazione di 6 ore per i Datori di Lavoro delle imprese impegnate in attività di cantiere.

La formazione dei Datori di Lavoro dovrà essere completata entro 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni, vale a dire come scadenza ultima il 24/05/2027.

Si ricorda, infine, che i Datori di Lavoro che già ricoprono per la propria azienda il ruolo di RSPP e che hanno un attestato in corso di validità, non dovranno svolgere questa formazione aggiuntiva, ma solo provvedere all’aggiornamento alla scadenza quinquennale prevista.

L’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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