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LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le disposizioni di carattere giuslavoristico contenute nella Legge Delega entrata in vigore lo scorso 10 ottobre

venerdì 24 ottobre 2025
LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tra le normative recentemente approvate, va segnalata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

La legge, in vigore dal 10 ottobre 2025, mira a promuovere un impiego dell’intelligenza artificiale corretto, trasparente e responsabile, in una prospettiva antropocentrica, così da valorizzare le opportunità offerte da questa tecnologia.

Il provvedimento attribuisce inoltre deleghe al Governo per armonizzare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.

Di seguito si riportano in dettaglio le disposizioni di carattere giuslavoristico contenute nella legge n. 132.

Definizioni

L'articolo 2 reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale", ripresa dal diritto dell'Unione europea e, nel particolare, dall'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act).

Uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

La disposizione individua le finalità perseguite attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito lavoristico, ponendo particolare attenzione a:

  • il miglioramento delle condizioni di lavoro;
  • la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • l’incremento delle prestazioni e della produttività individuale.

Tali obiettivi esprimono un approccio antropocentrico, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che disciplina in maniera organica l’intelligenza artificiale, includendo specifiche previsioni sugli impatti della nuova tecnologia sul mercato del lavoro.

L’articolo 11, c. 2, della legge stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non possa ledere i diritti inviolabili della dignità umana, né compromettere la riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva, l’impiego dell’IA deve garantire requisiti di sicurezza, affidabilità e trasparenza.

Con riferimento alla trasparenza, la norma prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore un’informativa chiara sugli ambiti di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. A tal fine, il legislatore rinvia all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, che disciplina i casi e le modalità di adempimento degli obblighi informativi.

Ai sensi dell’articolo 1-bis, il datore di lavoro è tenuto a informare il prestatore circa l’impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, destinati a fornire indicazioni rilevanti in materia di: assunzione, conferimento di incarichi, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione delle prestazioni e adempimento degli obblighi contrattuali.

Resta ferma l’osservanza dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

L’articolo 1-bis precisa, inoltre, che le informazioni debbano essere fornite in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Tali informazioni devono essere comunicate non solo ai lavoratori interessati, ma anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) competenti o, in mancanza, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Infine, l’articolo 11, c. 3, disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, imponendo che ne sia garantita la piena conformità ai diritti inviolabili della persona e il divieto di ogni forma di discriminazione fondata su sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea.

Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro

L'articolo 12 istituisce l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, massimizzando i benefici. All'Osservatorio viene attribuito il compito di:

  • definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
  • monitorare l'impatto sul mercato del lavoro;
  • identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale;
  • promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.


Professioni intellettuali

L'articolo 13 concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, limitandolo al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto e specificando che l'attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

Riguardo all'ambito di applicazione e alla disciplina generale, il riferimento è agli articoli 2229 - 2238 del Codice civile e, dunque, è inerente ai contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Il c. 2 dell'articolo 13 richiede che l'eventuale utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista sia oggetto di informativa ai clienti e dispone che tali informazioni siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

Inoltre, l'articolo 24 della legge n. 132, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al già citato Regolamento (UE) 2024/1689, tra i principi e criteri direttivi prevede, alla lett. f), anche la possibilità:

  • di organizzare percorsi di alfabetizzazione e formazione, rivolti ai professionisti che fanno uso di sistemi di intelligenza artificiale;
  • del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista.


Misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori

L'articolo 5, c. 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 disciplina un regime di tassazione agevolata riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024 e nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento. Tale regime prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini IRPEF, limitatamente al 50% del loro ammontare.

L'articolo 22, c. 1, della legge n. 132, mediante una integrazione alla lett. d) del c. 1, articolo 5, del decreto legislativo n. 209 del 2023, aggiunge un riferimento nell'elenco dei requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, includendovi i lavoratori che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
A seguito di tale modifica, le condizioni, al cui ricorrere è applicabile il regime agevolato degli impatriati, risultano essere:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
  • l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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