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LE DELEGHE AL GOVERNO SU RETRIBUZIONE, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, CONTROLLO E INFORMAZIONE

La norma è stata introdotta per sostituire l’iniziale proposta di introduzione di un salario minimo legale

venerdì 24 ottobre 2025
LE DELEGHE AL GOVERNO SU RETRIBUZIONE, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, CONTROLLO E INFORMAZIONE LE DELEGHE AL GOVERNO SU RETRIBUZIONE, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, CONTROLLO E INFORMAZIONE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2025, n. 230, la Legge 26 settembre 2025, n. 144, recante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, già in vigore dal 18 ottobre.

Il provvedimento termina il lungo iter legislativo iniziato nel 2023 e, sostituendo l’iniziale proposta dell’introduzione di un salario minimo legale, si configura come una delega al Governo a disciplinare, con uno o più decreti legislativi, la materia della retribuzione dei lavoratori e della contrattazione collettiva, nonché delle procedure di controllo e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva.

Potranno altresì essere adottati, entro un anno dall’entrata in vigore del relativo decreto di base, uno o più provvedimenti contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati.

Di seguito, dopo un breve cenno alle direttive dell’Unione Europea in materia di retribuzione dei lavoratori e alle relative deleghe per il recepimento, vengono analizzate le deleghe contenute nella Legge n. 144/2025 mettendo in evidenza, per ciascuna di esse, i principali criteri direttivi specifici cui il Governo si dovrà attenere nell’esercizio della delega.

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della legge i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI: LE DIRETTIVE EUROPEE

Negli ultimi anni, l’Unione europea sta concentrando i suoi sforzi verso la definizione di una normativa in grado di garantire a tutti i lavoratori un salario minimo adeguato nonché verso la parità di retribuzione tra uomini e donne, puntando sulla trasparenza retributiva.

I recenti interventi normativi dell’Unione europea in tal senso sono costituiti, in via principale, da:

  • la Direttiva 2022/2041/UE, relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea, il cui termine di recepimento era il 15 novembre 2024. Una delega al Governo per il recepimento della direttiva era stata posta dalla Legge di delegazione europea 2022-2023 (Legge n. 15/2024), il cui termine di esercizio è però scaduto;
  • la Direttiva 2023/970/UE, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e relativi meccanismi di applicazione, il cui termine di recepimento è il 7 giugno 2026. In tal senso, una delega al Governo ai fini del recepimento era già stata adottata attraverso l’articolo 9 della Legge n. 15/2024, la quale contiene anche specifici principi e criteri direttivi. Termine di esercizio della delega è il prossimo 7 febbraio 2026.

RETRIBUZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’articolo 1 della Legge n. 144/2025 definisce i criteri cui dovrà attenersi il Governo per disciplinare la retribuzione minima e la contrattazione collettiva per i lavoratori del settore privato.

Il fine è quello di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva, definendo i criteri in grado di riconoscere l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, in riferimento al numero delle imprese e dei lavoratori coinvolti.

Nello specifico, la disposizione in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame (quindi, entro aprile 2026), fatto salvo l’eventuale scorrimento del termine, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato;
  • stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (“dumping contrattuale”).

La Legge n. 144/2025 non istituisce, dunque, per legge, un salario minimo, ma conferma la centralità della contrattazione collettiva, puntando a rafforzarne il ruolo basilare nel garantire una retribuzione minima ai lavoratori. La legge in esame prevede, in particolare, la definizione di trattamenti economici minimi all’interno dei contratti collettivi nazionali più diffusi, estendendo la retribuzione equa così definita anche ai lavoratori attualmente esclusi dalla contrattazione collettiva.

Si rileva altresì l’espressione CCNL “maggiormente applicati” utilizzata dal Legislatore che sostituisce la ben più nota dizione di contratti “stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In merito a tale criterio saranno necessari dei chiarimenti attraverso gli appositi decreti delegati.

Il comma 2 dell’articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell’emanazione di uno/più decreti legislativi, specificati nell’elenco a seguire.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

I Dlgs dovranno definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati (in base al numero delle imprese e dei dipendenti), con lo scopo di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo in essi contemplato costituisca la  condizione economica minima (che si rifà alle finalità di cui all’articolo 36 della Costituzione) da  riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria per le società appaltatrici e subappaltatrici.

Dovranno poi stabilire, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’appalto e, allo stesso tempo, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti.

I Decreti Legislativi dovranno inoltre estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine, prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo  livello con finalità adattive, nonché prevedere strumenti di misurazione fondati sull’indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all’INPS  effettuate con il flusso telematico Uniemens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste  paga, anche per agevolare il riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.

Si ricorda che, in base alla disciplina ad oggi vigente, sono già previsti degli strumenti di monitoraggio del CCNL applicato. Nel particolare, il D.L. n. 76/2020 (Decreto

Semplificazioni) ha istituito il codice alfanumerico unico, attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale, per l’indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e nelle denunce Uniemens che permette di identificare il CCNL applicato al lavoratore).

Altro compito dei prossimi decreti dovrà essere quello di introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i  termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi per bilanciare e compensare, ove possibile, la riduzione del potere di acquisto degli stessi per ogni contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l’intervento diretto del Ministero del Lavoro con l’adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici  minimi complessivi previsti dai CCNL maggiormente applicati nei settori affini.

Dovranno poi procedere ad una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, per rafforzare la concorrenza e la lotta all’evasione fiscale e contributiva e disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa.

CONTROLLI E INFORMAZIONE SULLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’articolo 2 della Legge n. 144/2025 reca un’ulteriore disciplina di delega al Governo, questa volta relativa, nell’ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti.

La disposizione in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della legge (quindi, entro aprile 2026), fatto salvo l’eventuale scorrimento del termine, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di controlli e informazioni sulla  retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, allo scopo di incrementare la trasparenza  in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria  di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare il dumping contrattuale (derivante dai “contratti pirata”), i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori.

Il comma 2 dell’articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell’emanazione di uno/più decreti legislativi, specificati nell’elenco a seguire.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVi

Prima di tutto dovranno razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l’acquisizione dei dati concernenti l’applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori.

Poi dovranno perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l’efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell’evasione contributiva e assicurativa e dell’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali.

I Decreti Legislativi dovranno inoltre introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale circa l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare, oltre che in tema di abuso della forma cooperativa.

I legislatori dovranno quindi prevedere che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell’attività ispettiva dell’INL e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che territoriale.

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