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LE DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA IN CASO DI GRAVIDANZA O DI FIGLI NEI PRIMI TRE ANNI

Una nota del ministero del Lavoro chiarisce che è comunque richiesta la convalida da parte del Servizio ispettivo

venerdì 21 novembre 2025
LE DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA IN CASO DI GRAVIDANZA O DI FIGLI NEI PRIMI TRE ANNI LE DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA IN CASO DI GRAVIDANZA O DI FIGLI NEI PRIMI TRE ANNI

Come noto, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentate:

  • dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza,
    e
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino,

devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.

La risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata a tale convalida.

Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di adozione/affidamento nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, oppure, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Il Ministero del Lavoro, con Nota 13 ottobre 2025, n. 14744, chiarisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Anzitutto, il Ministero sottolinea che la norma che prevede la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o l’Ufficio territorialmente competente (articolo 55, D.Lgs. n.151/2001) ha “una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro”.
Nella sua evoluzione normativa, invero, il periodo considerato “protetto” ai fini della convalida si è ampliato rispetto a quello durante il quale opera il divieto di licenziamento e la relativa tutela economica (che termina al compimento di un anno del bambino).
In risposta alla richiesta di parere avanzata, il Ministero del Lavoro afferma che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche allorquando le stesse siano state presentate al datore di  lavoro durante il periodo di prova in quanto:

  • l’obbligo della convalida delle dimissioni è prevista come misura di carattere generale anche in  applicazione dell’articolo 12, comma 1, delle “Disposizioni sulla legge in generale” che impone di interpretare le norme facendo ricorso al criterio letterale (ovvero il significato proprio delle parole)  e a quello teleologico (ossia le intenzioni del Legislatore);
  • nell’articolo 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova;
  • è uno strumento di tutela per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice/del lavoratore, in un momento particolarmente delicato della vita familiare, che ha una operatività ad ampio raggio, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore  di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come  tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (richiamando la giurisprudenza della Corte di  Cassazione e, nel particolare, la Sentenza n. 23061/2007).

La tutela genitorialità prevale, dunque, sulla libera recedibilità durante il periodo di prova.

L’indirizzo ministeriale, seppur normativamente condivisibile, reca con sé indubbie criticità applicative. In assenza della convalida, infatti, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, durante  il periodo di gravidanza, e dai genitori durante i primi tre anni di vita del bambino, sia nei contratti a  tempo indeterminato che determinato, sono sospensivamente condizionate. Dunque, se il lavoratore  non chiede la convalida delle dimissioni già presentate al datore di lavoro, esse non hanno effetto e il datore di lavoro non potrà effettuare alcuna comunicazione di cessazione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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