LE DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA IN CASO DI GRAVIDANZA O DI FIGLI NEI PRIMI TRE ANNI
Come noto, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentate:
devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.
La risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata a tale convalida.
Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di adozione/affidamento nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, oppure, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Il Ministero del Lavoro, con Nota 13 ottobre 2025, n. 14744, chiarisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Anzitutto, il Ministero sottolinea che la norma che prevede la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o l’Ufficio territorialmente competente (articolo 55, D.Lgs. n.151/2001) ha “una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro”.
Nella sua evoluzione normativa, invero, il periodo considerato “protetto” ai fini della convalida si è ampliato rispetto a quello durante il quale opera il divieto di licenziamento e la relativa tutela economica (che termina al compimento di un anno del bambino).
In risposta alla richiesta di parere avanzata, il Ministero del Lavoro afferma che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche allorquando le stesse siano state presentate al datore di lavoro durante il periodo di prova in quanto:
La tutela genitorialità prevale, dunque, sulla libera recedibilità durante il periodo di prova.
L’indirizzo ministeriale, seppur normativamente condivisibile, reca con sé indubbie criticità applicative. In assenza della convalida, infatti, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dai genitori durante i primi tre anni di vita del bambino, sia nei contratti a tempo indeterminato che determinato, sono sospensivamente condizionate. Dunque, se il lavoratore non chiede la convalida delle dimissioni già presentate al datore di lavoro, esse non hanno effetto e il datore di lavoro non potrà effettuare alcuna comunicazione di cessazione.
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