NASPI E DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
In relazione alla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti e ai relativi effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti attraverso la Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025.
Premessa e quadro normativo
La normativa attualmente in vigore prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A seguito della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della procedura telematica ordinariamente prevista per le dimissioni. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024
Con riferimento alla corretta interpretazione e applicazione della disposizione in esame, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 . Come chiarito dall’INPS, tali indicazioni hanno inciso sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
L’Istituto segnala inoltre che, in relazione alla nuova ipotesi di risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore introdotta dall’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024, è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione “FC - dimissioni per fatti concludenti”.
Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l’accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo.
Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda il rapporto tra la procedura di risoluzione per fatti concludenti e le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore. L’INPS chiarisce che se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’articolo 19 del collegato Lavoro 2024 il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.
Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all’onere probatorio di cui alla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.
In conclusione
Alla luce di quanto fin qui esposto si può dunque sintetizzare la normativa in questo modo: in caso di:
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