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NOVITÀ PER I MALATI ONCOLOGICI

Approvato il DDL che estende i diritti su lavoro agile, part-time, congedi e permessi

mercoledì 24 settembre 2025
NOVITÀ PER I MALATI ONCOLOGICI NOVITÀ PER I MALATI ONCOLOGICI

È stato approvato l'8 luglio 2025 in Senato il disegno di legge 1430 “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, già approvato alla Camera a marzo 2025.

La legge introduce alcune misure importanti per i lavoratori dipendenti malati oncologici, che riassumiamo di seguito:

  • Per lavoratori dipendenti con invalidità uguale maggiore al 74%, fino a 24 mesi continuativi o frazionati di congedo non retribuito. Il mantenimento del posto di lavoro viene dunque garantito, ma senza nessuna retribuzione e con il divieto di svolgere altre attività lavorative. Il congedo non vale per anzianità o pensione (riscattabile con contributi volontari).
  • Diritto di precedenza al lavoro agile al rientro dal congedo, purché compatibile con le mansioni richieste.
  • Sospensione attività per i lavoratori autonomi con incarichi continuativi: fino a 300 giorni/anno (Legge 81/2017).
  • 10 ore annue di permesso retribuito per esami, terapie e visite mediche, aggiuntive rispetto ad altri permessi contrattuali a decorrere al 1 gennaio 2026.
  • Certificazione semplificata, rilasciata da medico di base o specialista SSN verificabile tramite Tessera Sanitaria e FSE.
  • Premio per tesi di laurea su diritti dei lavoratori con malattie gravi.

CONGEDO PER CURE
Il lavoratore affetto da patologia oncologica, nel caso in cui sia riconosciuta allo stesso un’invalidità civile almeno pari al 50%, può usufruire, ogni anno, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (di calendario), da godere anche in modo frazionato.
Per usufruire del congedo, il lavoratore (invalido civile) deve presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro, accompagnata dalla richiesta di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN) o appartenente ad una struttura pubblica. La richiesta del medico deve contenere espliciti elementi dai quali sia desumibile che la necessità di cure derivi dall’invalidità riconosciuta al lavoratore. Il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il trattamento economico per il congedo è totalmente a carico del datore di lavoro. Infatti, nonostante il congedo venga ricondotto alla malattia (per quanto attiene alle modalità di calcolo), non trova regolamentazione nella prassi dell’INPS.

LO STATO DI DISABILITÀ
Lo stato di disabilità, riconosciuto dalle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche, deve essere richiesto dal lavoratore affetto da patologie oncologiche e gli garantisce la possibilità di godere, in caso di riconoscimento di disabilità grave, di:

  • riposi orari giornalieri, nella misura di 2 ore di permesso giornaliero retribuito in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora al giorno in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore;
    oppure, in alternativa
  • 3 giorni di permesso mensile retribuito, frazionabili anche ad ore.

La condizione di disabilità grave deve essere accertata dalla competente Commissione  ASL.
Il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA FULL-TIME A PART-TIME
I lavoratori del settore pubblico o privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, possono beneficiare della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale), ferma restando la possibilità che il rapporto, su richiesta del lavoratore, possa essere nuovamente trasformato a tempo pieno.

DURATA
Non è previsto né un termine minimo né un termine massimo entro il quale il lavoratore è obbligato a riprendere l’attività lavorativa a tempo pieno. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è infatti un diritto soggettivo del lavoratore affetto da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa. il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Il diritto del lavoratore o della lavoratrice alla trasformazione del contratto si configura come, una potestà che non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali.

All’accordo tra le parti è rimessa la quantificazione dell’orario ridotto nonché la scelta tra  modalità orizzontali oppure verticali di organizzazione dello stesso. L’organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione  le esigenze individuali specifiche del  lavoratore o della lavoratrice.

DOCUMENTAZIONE
La lavoratrice o il lavoratore affetti da patologie oncologiche che richiedono la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale devono far accertare la ridotta capacità lavorativa da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Per quanto attiene la causa che ha portato alla riduzione della capacità lavorativa, nel caso del lavoratore affetto da patologia oncologica, non è necessario che sia individuabile nella malattia stessa, ma può anche derivare da una delle terapie salvavita intraprese dal lavoratore per contrastare la malattia.

DIRITTO DI PRECEDENZA
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’azienda, quindi, dovrà vagliare la volontà del lavoratore che ha usufruito della trasformazione a part-time di tornare full-time, e solo successivamente al diniego di questi potrà procedere all’assunzione di un nuovo lavoratore a tempo pieno.

CONGEDO DI 24 MESI
A decorrere dal 9 agosto 2025, i dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro); non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione (salvo il riscatto volontario della stessa); non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

DOCUMENTAZIONE
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata:

  • dal medico di medicina generale, 
  • dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

ACCESSO AL LAVORO AGILE
Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

PERMESSI PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE
A decorrere dal 1° gennaio 2026, i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

DOCUMENTAZIONE
Le ore di permesso sono richieste dal lavoratore previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Per le ore di permesso aggiuntive, al lavoratore compete un’indennità economica determinata
nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia  di malattia.

ASSISTENZA FAMILIARI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, la parte di un’unione civile o  il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di trasformazione, a questi lavoratori è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti a quelle espletate nel rapporto a tempo parziale.

La/il lavoratrice/lavoratore che richiede la trasformazione del contratto non può essere sanzionata/o, demansionata/o, licenziata/o, trasferita/o, oppure sottoposta/o ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto,  nulla.

La violazione delle disposizioni relative al criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs n. 198/2006, o di analoghe certificazioni, impedisce al datore di lavoro il conseguimento  delle stesse certificazioni.

A favore dei lavoratori che assistono un familiare con disabilità, in situazione di gravità è prevista la  possibilità di beneficiare di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche ad ore.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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