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PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE

Le istruzioni dell’Inps relative al beneficio riconosciuto ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche dalla Legge 106/2025

giovedì 22 gennaio 2026
PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE

L’INPS, con la circolare n. 152/2025, ha fornito le istruzioni operative per l'attuazione dell'art. 2 Legge 18 luglio 2025 n. 106  recante disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

A tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuta la possibilità di usufruire di 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Quadro normativo
L’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, riconosce a decorrere dal 1° gennaio 2026 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto a dieci ore annue di permesso retribuito, aggiuntive rispetto alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
Si precisa che il CCNL Terziario e il CCNL Turismo Fipe non prevedono ulteriori ore di permesso retribuito rispetto a quanto già previsto dalla legge, dunque trova piena applicazione la nuova disposizione di legge.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle stesse patologie e con il medesimo grado di invalidità.

Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale
Ai fini dell’accesso al beneficio, è richiesto:

  • il riconoscimento del grado di invalidità pari o superiore al 74%; per i figli minorenni, è sufficiente un verbale che attesti almeno il riconoscimento dell’indennità di frequenza;
  • una prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, relativa a visite, esami o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Indennità economica per i lavoratori del settore privato
L’indennità economica che spetta al lavoratore, per le dieci ore annue aggiuntive, si determinata secondo le regole della malattia comune, limitatamente però ai criteri di quantificazione. 

In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente. 

Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve: 

  • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento; 
  • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%. 

Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio contributivo.

Adempimenti del lavoratore del settore privato
Con particolare attenzione agli aspetti documentali, nella circolare Inps si precisa che il lavoratore, a seguito della fruizione del permesso, è tenuto a presentare al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stata erogata la prestazione. 

Dal punto di vista organizzativo, viene inoltre precisato che:

  • i permessi sono fruibili esclusivamente a ore intere e non di frazione di ora;
  • la richiesta deve essere presentata direttamente al datore di lavoro;
  • al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
  • il lavoratore può fruire delle dieci ore sia per sé sia, in aggiunta, per ciascun figlio minorenne avente diritto.

È infine specificato che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
I datori di lavoro, per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, devono indicare il seguente codice evento: 

  • “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. 

A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento di , procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità. È prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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