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RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI DELLE AZIENDE TERZIARIO

È stato sottoscritto lo scorso 5 novembre da Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia

venerdì 21 novembre 2025
RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI DELLE AZIENDE TERZIARIO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI DELLE AZIENDE TERZIARIO

Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia, hanno sottoscritto il 5 novembre 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - codice CNEL H021, in anticipo rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

DECORRENZA E DURATA

Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, l’accordo ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028.

AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVO MINIMO CONTRATTUALE

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del CCNL, è stata convenuta la

corresponsione, sulla retribuzione di fatto, di un incremento a regime pari a 800 euro mensili, da erogarsi in 3 tranches:

  • 320 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
  • 260 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
  • 220 euro a partire dal 1° gennaio 2028.


Gli aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile e non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse per garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

Per effetto dei suddetti aumenti il minimo contrattuale mensile (pari a 4.340 euro dal 1° luglio 2025), viene fissato nelle seguenti misure:

  • 4.660 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
  • 4.920 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
  • 5.140 euro a partire dal 1° gennaio 2028.

WELFARE

In continuità con le previsioni del CCNL 12 aprile 2023 (art. 23) e successive modifiche, l’accordo dispone per il triennio 2026-2028 il riconoscimento da parte delle aziende di un credito welfare contrattuale di un valore minimo di 1.500 euro annui. Riguardo tale valore si ricorda che:

  • sarà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro;
  • viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part-time.

Qualora un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare dal CCNL 12 aprile 2023, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo, oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione sulla destinazione dell’importo welfare residuo al 31 dicembre 2025, lo stesso sarà riaccreditato nel 2026.

Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti relativamente agli anni 2026, 2027 e 2028.

Le Parti assumono l’impegno a continuare ad arricchire progressivamente l’offerta di servizi all’interno della Piattaforma Welfare del CFMT, indirizzando la ricerca ai servizi relativi alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria, all’istruzione e alle formule di assistenza personale e familiare, per garantire al dirigente il più ampio sostegno possibile nella sfera professionale e in quella privata.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all’aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT), l’accordo dispone una riduzione del costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui. Pertanto, per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà pari a 36 euro (in luogo dei previgenti 50 euro), di cui 18 euro a carico del datore di lavoro e 18 euro a carico del dirigente.

Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, il contributo annuo sarà pari a:

  • 308 euro a carico del datore di lavoro;
  • 148 euro a carico del dirigente.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i datori di lavoro assumono l’impegno a favorire, in maniera continua e permanente, le iniziative di autoformazione (inerenti al ruolo e alle responsabilità ricoperte dal dirigente).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sulla base del piano di riequilibrio approvato dalla Covip, le Parti hanno convenuto un adeguamento del contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, che viene innalzato dall’attuale 2,47% della retribuzione convenzionale annua al:

  • 2,52% a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • 2,57% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Inoltre, si è concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza

complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall’attuale 1% al 2% rispetto alla retribuzione convenzionale annua (fissata dal comma 8 dell’art. 27 del CCNL a 59.224,54 euro).

Quindi, come precisato da Confcommercio nella Comunicazione n. 37 del 5 novembre 2025, la quota di compartecipazione a carico del dirigente passerà dagli attuali 592,25 euro a 1.184,49 euro annui.

GARANZIA INFORTUNI ANTONIO PASTORE

A decorrere dal periodo contributivo relativo al IV trimestre 2025 è stabilito un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore.

Nello specifico, a partire da tale periodo (per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10 gennaio 2026) il premio è fissato in 560 euro annui (rispetto agli attuali 410 euro annui) per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, fatta salva la trattenuta a carico del dirigente (art. 28, comma 3 del CCNL), sarà, a regime, pari a 5.321,26 euro annui.

Polizza infortuni

Come noto, il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri, nelle modalità definite nei   contratti di assicurazione stipulati dall’Associazione Pastore, quanto segue (art. 18, comma 7 CCNL):

“a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.”.

A proposito della tutela assicurativa di cui al suddetto punto b), a partire dal 1° gennaio 2026 viene fissato:

  • un limite minimo di invalidità pari al 3%;
  • una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Si è provveduto alla rimodulazione della normativa contrattuale riguardante le agevolazioni contributive (art. 30 del CCNL) applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, anche per incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle PMI.

Tali agevolazioni (applicate ai dirigenti assunti o nominati) non seguono più il criterio temporale legato all’età anagrafica del dirigente, ma d’ora in poi, potranno essere usufruite per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa.

Quindi, i benefici potranno essere riconosciuti per un massimo di 2 anni, elevati a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati ex art. 9 dell’Accordo 5 novembre 2025 (invecchiamento attivo).

Viene soppressa l’agevolazione contributiva relativa alle aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 anni compiuti (art. 31, comma 1, ultimo punto del CCNL).

Le Parti intendono salvaguardare eventuali condizioni di impegno di assunzione/nomina a contribuzione agevolata già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e, inoltre, assumono l’impegno a monitorare gli effetti delle suddette modifiche e a intervenire qualora il rapporto tra dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata e i dirigenti a cui viene applicata la contribuzione ordinaria dovesse risultare superiore al 15%.

Infine, si evidenza che i suddetti nuovi criteri delle agevolazioni contributive trovano applicazione anche rispetto ai Temporary manager.

INVECCHIAMENTO ATTIVO

Nell’ottica del mantenimento della stabilità occupazionale dei dirigenti senior e dell’agevolazione del ricambio generazionale apicale, viene introdotta una norma sperimentale per permettere alle aziende di concordare, a condizioni di favore, la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring. In particolare, ai dirigenti con un’età anagrafica fino a 3 anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni), il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsivoglia motivazione, viene data la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con assegnazione delle suddette funzioni.

Rispetto a tali contratti individuali l’accordo conviene che:

  • per la loro piena validità, andranno stipulati presso le Associazioni territoriali di Manageritalia e le Associazioni territoriali di Confcommercio;
  • potranno applicarsi, per una sola volta per ogni dirigente, le agevolazioni contributive di cui all’articolo 30, commi 1-3 del CCNL per un massimo di 3 anni, anche nel caso in cui le stesse siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata del contratto a termine (salvo giusta causa), al dirigente spetta un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine (secondo art. 41, commi 7, 12 e 13 del CCNL).

Qualora il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale, tale indennità sarà calcolata in base alla retribuzione riparametrata al tempo pieno.

POLITICHE ATTIVE PER LA RICOLLOCAZIONE

Dal 1° gennaio 2026 il contributo corrisposto dal datore di lavoro al CFMT per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, viene fissato in 2.000 euro (in luogo degli attuali 2.500 euro).

Con la stessa decorrenza, nelle tipologie di cessazione da cui deriva il suddetto obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali.

Di conseguenza viene modificato l’Allegato H quinquies al Testo Unico 12 aprile 2023.

Per tale tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età.

LICENZIAMENTO

Ai sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL il datore di lavoro liquiderà al CFMT, per ogni dirigente licenziato, un contributo pari a 2.000 euro.

GENITORIALITÀ

Viene assunto l’impegno a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda” sulla base di specifiche intese da formalizzarsi a latere del presente accordo, per contrastare il fenomeno della denatalità e promuovere un ruolo maggiormente attivo dei padri e facilitare il rientro al lavoro delle neomamme.

GRAVI PATOLOGIE

A favore dei dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 106/2025, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi (continuativi o frazionati), in quanto affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, spetta, a totale carico del datore del lavoro e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al FASDAC.

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