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BENEFICIO LAVORATORI PRECOCI

Possibilità di anticipare il pensionamento per coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni

giovedì 28 dicembre 2017

Per “lavoratori precoci” si intendono coloro che hanno iniziato a lavorare prima del compimento del 19esimo anno di età. Il beneficio loro spettante si concretizza in uno sconto contributivo rispetto al requisito generale. Per poter beneficare della possibilità di uscita pensionistica anticipata, occorre quindi avere totalizzato 52 settimane lavorative prima del compimento del 19esimo anno di età, e un totale di 41 anni di contributi, invece degli attuali richiesti (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall'età anagrafica, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 10 legge 214\2011.
Inoltre, per essere considerati “lavoratori precoci” è necessario rientrare in uno dei cinque profili di seguito rappresentati:
a) Disoccupati: coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, oppure che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante e successivamente inoccupati da almeno tre mesi;
b) Caregivers: coloro che assistono, al momento della richiesta, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona unita civilmente, o un parente di primo grado portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
c) Invalidi civili: soggetti con una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o pari al 74%;
d) Lavoratori gravosi: dipendenti che hanno svolto in Italia, al momento del pensionamento, per almeno 6 anni in via continuativa, una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno particolarmente faticoso e rischioso nelle seguenti attività:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conducenti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conducenti di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e sepa.

e) Lavoratori usuranti: lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1 comma da 1 a 3 del d. lgs. 67/2011 (lavoratori addetti a mansioni faticose e pesanti, linea di catena, lavoratori notturni e conducenti di veicoli di capienza complessiva non superiore a 9 posti adibito al servizio pubblico di trasporto collettivo).
Rientrano nel beneficio i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi a essa sostitutivi o esclusivi, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali private, ossia le casse professionali e i lavoratori non in possesso della richiesta di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. L'agevolazione non ha una data di scadenza. Domande in via telematica La concessione del beneficio si articola in una doppia domanda:
a) verifica della sussistenza dei requisiti di accesso per richiedere la certificazione delle condizioni sopra indicate. Dal 2018 l'istanza andrà presentata entro il 1° marzo dell'anno in cui si maturano i requisiti. Le domande presentate in data successiva, rispettivamente al 15 luglio 2017 e al 1 marzo di ciascun anno e che risultano inoltrate entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere considerate nell’anno di riferimento, esclusivamente in presenza di risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.
b) domanda di pensione necessaria per accedere al beneficio che va prodotta al momento della maturazione di tutti i requisiti richiesti. 

Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente

Chi utilizzerà questo canale di pensionamento non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato. Si precisa anche che, al requisito dei 41 anni di contribuzione verrà aggiunto dal 1° gennaio 2019 il meccanismo di adeguamento della speranza di vita.  



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