La Regione Veneto ha adottato nuove disposizioni in materia di ricettività turistica nel segmento degli alloggi in locazione con questa finalità, al fine di tutelare sia la qualità dell’offerta sia la trasparenza del settore. Infatti, con il Regolamento Regionale n. 2 del 10 settembre 2019, pubblicato nel BUR del 20 settembre 2019 e che entra in vigore il 19 novembre 2019, la Giunta ha stabilito le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica ed ulteriori importanti novità. Il riferimento, in questo caso, è la L.R. 19 giugno 2019, n. 23, che ha sostituito il previgente art. 27 bis della L.R. n. 11/2013.
Vediamo di seguito, in forma sintetica, i principali obblighi cui sono tenuti i titolari delle locazioni turistiche, in base alla norma e al Regolamento Regionale.
DEFINIZIONE DI LOCAZIONI TURISTICHE
Le locazioni turistiche sono appartamenti e case dati in locazione, in tutto o in parte, ai turisti, senza la fornitura di servizi (trasporto, colazione, pulizie giornaliere, ecc.) durante il loro soggiorno. Possono essere fornite esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:
PRESCRIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE, IGIENICO-SANITARIE E DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
Gli alloggi in locazione turistica dovranno essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti. L’immobile deve avere destinazione abitativa.
ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE
È obbligatorio registrare la struttura ricettiva nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive presentando il modulo di "Comunicazione di locazione turistica" alla Regione del Veneto. In seguito, il locatore riceve una password e le indicazioni per accedere all'area operatori del portale turistico www.veneto.eu e alla procedura regionale di rilevazione statistica. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un codice identificativo visibile con l’accesso alla procedura di rilevazione statistica, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi nel portale.
DEFINIZIONE DI CODICE IDENTIFICATIVO
Il codice identificativo è un codice che viene fornito al locatore dopo la registrazione e che lo individua specificatamente come un’attività regolarmente avviata.
COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI
Il locatore registrato, con riferimento ai turisti ospitati nell’alloggio, deve comunicare:
a) i dati degli arrivi e presenze turistiche per provenienza in un dato mese, entro la prima decade del mese successivo;
b) l’eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell’alloggio in un dato mese, confermando nella procedura il numero zero preimpostato nelle caselle per arrivi e presenze, entro la prima decade del mese successivo.
PUBBLICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ALLOGGIO SU PIATTAFORME DIGITALI O SITI INTERNET DI PRENOTAZIONE RICETTIVA
Il locatore che intende pubblicizzare il proprio alloggio su piattaforme digitali o su siti internet di prenotazione ricettiva, deve pubblicare, nelle parti informative dell’alloggio presenti nelle suddette piattaforme e siti internet, il codice identificativo dell’alloggio assegnato.
ESPOSIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ALLOGGIO AL PUBBLICO
Il codice identificativo deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio. In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa è affissa solo sulla porta di ingresso dell’alloggio sito all’interno di un edificio.
CARATTERISTICHE DELLA TARGA
La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Nella parte superiore della targa compaiono le parole “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell’alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
La legge attribuisce ad ogni Comune del Veneto la facoltà di attivazione dell’imposta ed è lo stesso Comune che decide se applicare o meno l’imposta di soggiorno, nonché le relative misure e modalità. Il locatore dovrà recarsi in Comune per chiedere delucidazioni.
COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEI TURISTI ALLA QUESTURA
Il locatore deve chiedere alla Questura, sottoscrivendo apposita modulistica, di potersi avvalere della procedura telematica denominata "AlloggiatiWEB", per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli alloggiati.
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME
Il regolamento di attuazione dell’art. 27 bis, come modificato dalla L.R. 19 giugno 2019, n. 23, entra in vigore il 19 novembre 2019 e pertanto da questa data i locatori turistici dovranno espongono il codice identificativo.
SANZIONI
È soggetto a sanzione amministrativa per ciascun alloggio:
a) da euro 3.000 ad euro 6.000, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi in caso di mancata o incompleta comunicazione del periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, del numero di camere e di posti letto;
b) da euro 7.000 ad euro 14.000, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi in caso di falsa comunicazione del periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, del numero di camere e di posti letto;
c) da euro 1.000 ad euro 2.000, chiunque dia in locazione turistica gli alloggi in caso di mancata o incompleta comunicazione degli arrivi e delle presenze turistiche;
d) da euro 2.000 a euro 5.000, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del codice identificativo;
e) da euro 1.000 a euro 2.000, chiunque offra in locazione turistica gli alloggi senza rispettare le modalità di esposizione del codice identificativo.
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