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PRODOTTI ALIMENTARI: INASPRITO IL QUADRO SANZIONATORIO

Dal 29 maggio entrano in vigore le nuove norme relative a specifiche violazioni nel comparto

giovedì 21 maggio 2026
PRODOTTI ALIMENTARI: INASPRITO IL QUADRO SANZIONATORI PRODOTTI ALIMENTARI: INASPRITO IL QUADRO SANZIONATORI

Con la recente approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 aprile 2026 n.75 - le cui previsioni entreranno in vigore dal 29 maggio 2026 - è stato inasprito il quadro sanzionatorio riferibile a specifiche violazioni nel comparto alimentare e sono state introdotte nuove fattispecie di reato per frode alimentare, segni mendaci e contraffazione di DOP/IGP. La norma interviene inoltre sulle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità ed etichettatura (inasprendole, in alcuni casi, in misura considerevole), origine, denominazioni lattiero casearie e filiera bufalina, prevedendo altresì nuovi strumenti di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva.

Nel rimandare al testo normativo, comunque molto articolato, il dettaglio delle nuove sanzioni, si ritiene opportuno richiamare di seguito comunque due novità particolari:

  • [Art.15]: viene introdotto - a seguito dell’inserimento dell'art. 18-bis nella Legge 689/81 - l'istituto del "Blocco ufficiale temporaneo", disposto qualora, in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale. Il blocco ha il fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità e consiste nell'affidamento della custodia del prodotto direttamente all'operatore, che avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la documentazione predetta. In assenza della stessa, il "blocco ufficiale temporaneo" viene tramutato in "sequestro amministrativo", fattispecie ben nota e sino ad oggi applicata quale prima misura cautelativa;
  • [Art. 20] agli esercizi commerciali che acquistano prodotti ittici dal pescatore "sportivo, ricreativo e subacqueo" in violazione delle disposizioni relative alle quantità limite giornaliere imposte a detti pescatori (tipicamente 5 Kg di pescato, salvo il singolo pesce che da solo ecceda tale peso) si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Gli uffici provinciali dell'Associazione restano a disposizione per ogni eventuale approfondimento (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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