• Home 
  • Norme 

COVID-19: IL NUOVO CALENDARIO DELLE RIAPERTURE

Approvato il decreto che fissa tempi e regole per molte tipologie di attività collocate in "zona gialla". Cambiano i parametri per le "zone" di rischio delle Regioni

martedì 18 maggio 2021
COVID-19: IL NUOVO CALENDARIO DELLE RIAPERTURE COVID-19: IL NUOVO CALENDARIO DELLE RIAPERTURE

IN AGGIORNAMENTO

Il Consiglio dei ministri ha emanato, il 18 maggio, il Decreto Legge (scaricabile dal link a fondo pagina) che prevede un modifica del calendario di riaperture per le attività in zona gialla (uno schema delle riaperture è consultabile a fondo pagina) e fissa nuovi parametri per la suddivisione delle Regioni in base al rischio contagio, in bianche, gialle, arancioni e rosse.

Vediamo da vicino le principali novità introdotte dal Decreto, che riguardano la "zona gialla" (all'interno della quale è collocato attualmente il Veneto). Per un riepilogo complessivo (e più specifico) delle norme attualmente in vigore per le attività rappresentate (che si riferiscono non solo al Decreto 65, ma anche al Decreto 52 del 22 aprile e al DPCM 2 marzo 2021) vi invitiamo a consultare la pagina dedicata, accessibile da questo link.

SPOSTAMENTI

Dall’entrata in vigore del decreto (19 maggio), il divieto di spostamento dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, è stato ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.

PUBBLICI ESERCIZI

Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali, ed anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. Per informazioni più specifiche per i pubblici esercizi in zona gialla vi rimandiamo alla pagina dove vengono analizzate più in particolare tutte le norme in vigore per il funzionamento delle attività (accessibile da questo link).

FESTE

Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste successive a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.

APERTURA CENTRI COMMERCIALI

Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi, sempre nel rispetto di eventuali limiti specifici imposti alle singole tipologie di attività.

PALESTRE

Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre.

PISCINE

Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.

COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI

Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

IMPIANTI DI RISALITA

Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

SALE GIOCHI

Dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico.

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio.

CENTRI CULTURALI

Tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio.

SALE DA BALLO

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1° luglio i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L’art. 9 del decreto 52 aveva previsto 3 diverse certificazioni comprovanti:

  1. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  2. la guarigione dall’infezione;
  3. l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Ora, l’art. 14, comma 1, del nuovo Decreto emesso il 18 maggio estende da 6 a 9 mesi la validità della certificazione prevista al punto 1 e stabilisce che la stessa possa essere rilasciata non solo al termine del ciclo di vaccinazione, ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino In questo caso, la certificazione ha validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Restano ferme la validità di 6 mesi, per la certificazione relativa alla guarigione, e di 48 ore per la
certificazione successiva a test con risultato negativo.

"COLORI" DELLE REGIONI

Un'altra decisione importante contenuta nel Decreto riguarda il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i "colori" delle zone di rischio in cui sono inserite le Regioni. L'Rt, l'indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e l'incidenza dei casi di contagio. Con meno di 50 casi per 3 settimane consecutive e un rischio basso si va in zona bianca, in cui le uniche misure in vigore sono il distanziamento e l'uso della mascherina.

Secondo alcune previsioni fatte dagli organi di stampa, nei primi 15 giorni di giugno, se il calo dei contagi si confermerà, potrebbero andarci 6 regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (dall'1), Abruzzo, Veneto e Liguria (dal 7), ma ovviamente tale eventualità è tutta da verificare.

NELLO SCHEMA QUI SOTTO, UN RIEPILOGO DEL CALENDARIO RIAPERTURE PREVISTE DAL DECRETO

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE