Nel richiamare quanto già pubblicato nel nostro sito e nelle nostre newsletter (in particolare gli ultimi due articoli sul tema pubblicati il 12 agosto e il 31 marzo), si ricorda che è scattato lo scorso 1° ottobre, per le imprese di medie dimensioni, l’obbligo di stipulare le polizze assicurative a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (di cui all’articolo 1, commi 101 e sucesivi, della legge n.213 del 2023 – Legge di bilancio 2024).
Per le micro e piccole imprese, invece, il termine per adeguarsi alla normativa è stato fissato, dopo le proroghe richieste anche da Confcommercio, al 31 dicembre 2025.
I criteri per individuare le soglie dimensionali che definiscono le categorie di imprese sono i seguenti:
· media impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (che non rientri nella categoria della micro e piccola impresa);
· piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
· microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Va detto che l’inadempimento dell’obbligo da parte delle imprese influisce nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
A tal proposito, nel rimandare anche alle Frequently Asked Question pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed al Decreto ministeriale MIMIT del 18 giugno 2025, si ritiene opportuno evidenziare che il riferimento temporale di verifica dell'adempimento avviene in più momenti:
- in quello di accesso alle agevolazioni, cioè nel momento di presentazione delle domande di accesso agli incentivi;
- in quello/i di erogazione delle agevolazioni concesse.
Il Decreto ha inoltre specificato che non sussiste l’obbligo di presentazione della polizza catastrofale sia nella fase di accesso che in quella di erogazione, nel caso in cui le domande agevolative siano presentate prima della decorrenza dell’obbligo di legge di stipula della polizza catastrofale.
Sul tema si segnalano anche gli approfondimenti su numerosi quesiti pubblicati da Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Di seguito, alcuni chiarimenti forniti anche dai provvedimenti citati.
Criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare
È stato individuato il parametro specifico da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, tale parametro coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
Nello specifico, si definisce:
- “valore di ricostruzione”: l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- “costo di rimpiazzo”: il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- “costo di ripristino”: il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
Assicurazione di beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività d’impresa
È stata nel tempo confermata la lettura già offerta dalla norma di interpretazione autentica (decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155) e dalle FAQ del MIMIT, in base alla quale l’imprenditore deve assicurare tutti i beni, “a qualsiasi titolo” impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non abbia un diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa (anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni).
Sul piano della spettanza dell’indennizzo, è stato stabilito che, qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipula del contratto assicurativo, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività d’impresa - e non già assistiti da analoga copertura assicurativa - provvedendo a darne comunicazione al proprietario, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene.
A tutela dell’imprenditore, al fine di ovviare al paventato rischio che egli sostenga un costo senza beneficiare dell'indennizzo, viene, tuttavia, precisato che il proprietario del bene è tenuto ad utilizzare l’indennizzo percepito per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
In caso di inadempimento da parte del proprietario, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante, ossia i mancati guadagni, per il periodo di interruzione dell’attività di impresa (così detta business interruption) a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
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