CERTIFICATO DI MALATTIA: NUOVO ORIENTAMENTO DELL’INPS
L’INPS fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale erogata dall’Istituto, rivedendo il proprio precedente orientamento (rif. INPS circ. n. 92/2026).
L’intervento nasce dall’esigenza di adattare le regole previdenziali alle modalità con cui è oggi concretamente organizzata l’assistenza sanitaria territoriale: la carenza dei Medici di Medicina Generale, i maggiori carichi di lavoro e compiti assistenziali, gli accessi programmati presso gli ambulatori, possono infatti rendere difficile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge lo stato di malattia.
Pertanto, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, si è giunti ad una interpretazione evolutiva della disciplina.
Per beneficiare della prestazione previdenziale, lo stato di malattia deve essere documentato attraverso la certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
Regola generale
L’evento tutelato decorre dalla data in cui viene redatto il certificato, sulla base della valutazione clinica effettuata dal medico.
Disciplina precedente: l'indennità poteva essere riconosciuta anche per il giorno precedente solo in caso di visita domiciliare del medico.
Nuova disciplina: l'indennità può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente in caso di visita ambulatoriale.
Condizioni per il riconoscimento del giorno precedente.
Nel certificato medico il medico curante deve valorizzare i seguenti campi:
- "Dichiara di essere ammalato dal...”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- Visita domiciliare.
Tali sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia.
Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Infatti, nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale – MMG è prevista la facoltà di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
Quando non spetta il riconoscimento retroattivo
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno:
- se la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante;
- se il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale;
- nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Nuove indicazioni INPS
Superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
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