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CONTRATTI STAGIONALI ESCLUSI DAI LIMITI SULLE PROROGHE

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che è intervenuta su quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015

mercoledì 20 maggio 2026
CONTRATTI STAGIONALI ESCLUSI DAI LIMITI SULLE PROROGHE CONTRATTI STAGIONALI ESCLUSI DAI LIMITI SULLE PROROGHE

Con la sentenza del 27 aprile 2026, n. 11269 la Corte di Cassazione ha precisato che il limite di quattro proroghe applicato alla disciplina generale del lavoro a termine non è applicabile al lavoro stagionale.

Come è noto la disciplina legale del lavoro stagionale presenta diverse peculiarità che la caratterizzano e la differenziano dal lavoro a tempo determinato in senso stretto. Oltre a ciò, il CCNL Pubblici esercizi , Ristorazione collettiva e Commerciale e turismo sottoscritto da FIPE – Confcommercio  recepisce le deleghe che la legge attribuisce alla contrattazione collettiva e che caratterizzano il regime di specialità che tale disciplina prevede.

Questa sentenza della Suprema Corte interviene in maniera specifica sulla fattispecie delle proroghe disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e in particolare sul limite al numero di proroghe previsto dal comma 1 del citato art. 21: “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti”. La rilettura del suddetto comma è, quindi, significativamente ripercorsa dalla Corte nel seguente passaggio della sentenza: “la mancanza di una esplicita previsione eccettuativa, nell’ambito del primo comma del citato art. 21, del lavoro stagionale può dirsi diretta conseguenza della estraneità di questa categoria rispetto al limite dei trentasei mesi e quindi all’ambito definito e disciplinato dal primo comma”.

 In virtù di ciò, il limite di quattro proroghe applicato alla disciplina generale del lavoro a termine non è applicabile al lavoro stagionale poiché tale fattispecie è testualmente “estranea” al limite della durata massima prevista dal summenzionato primo comma.

 L’occasione è utile per rammentare che il lavoro stagionale non presenta una disciplina speciale solo per ciò che riguarda la durata massima del rapporto di lavoro, ma tale specialità del lavoro stagionale riguarda anche il numero complessivo di contratti a tempo determinato (art. 23 comma 2 lett. c)) e il cosiddetto stop & go (art. 21 comma 2).

Si ricorda, infine, che i contratti stagionali con le suddette caratteristiche sono stipulabili sia dalle aziende stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (art. 89 del CCNL FIPE) che da quelle ad apertura annuale (art. 90 del CCNL FIPE).

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