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DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ

I primi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui nuovi regimi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026

mercoledì 25 marzo 2026
DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/2026, fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dei nuovi regimi di detassazione, introdotti dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) per il periodo d’imposta 2026, degli incrementi retributivi disposti da rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni.

REQUISITO REDDITUALE: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2025 

L’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 40.000 euro.

L’Agenzia precisa che, ai fini della verifica del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, è tenuto a comunicare all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro:

  1. attraverso la consegna delle Certificazioni Uniche o, in mancanza, 
  2. tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

L’Agenzia precisa, inoltre, che il lavoratore che percepisce redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), può beneficiare del regime fiscale agevolato sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi.


MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ DETASSABILI

Per quanto concerne gli importi da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15%, l’Agenzia chiarisce che si tratta:

  • delle maggiorazioni ed indennità corrisposte in relazione al lavoro notturno, ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • delle maggiorazioni ed indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL

Con riferimento alle somme che possono beneficiare del regime di detassazione, l’Agenzia ritiene che rientrino anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro interessate (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni).

Sono, invece, escluse dall’ambito applicativo del regime fiscale agevolato in esame

  • le somme erogate a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni in base agli accordi collettivi di secondo livello (territoriali e aziendali);
  • le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;
  • i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
  • l’incidenza delle somme erogate a titolo di maggiorazione e/o indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità inerenti al lavoro a turni, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro in caso di assenza per malattia, maternità/ paternità, infortunio; sulla retribuzione diretta ordinaria (ivi comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità); sulla retribuzione differita (TFR).

Per quanto riguarda la quantificazione dell’ammontare detassabile, l’Agenzia ricorda che il regime agevolato si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) sulle somme erogate a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni (come sopra individuate) corrisposte ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo complessivo di euro 1.500.

APPLICAZIONE DELLA DETASSAZIONE AUTOMATICA 

Per fruire del regime di detassazione delle maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e delle indennità di turno, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza: ciò implica che, in presenza delle condizioni previste (compresa la verifica del requisito reddituale per l’anno 2025), il sostituto d’imposta applica il regime in via automatica.

Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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