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DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

I chiarimenti del Ministero del Lavoro. L’INL ha aggiornato il modello che i datori di lavoro devono inviare all’Ispettorato territoriale

giovedì 22 maggio 2025
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

I chiarimenti del Ministero del Lavoro. L’INL ha aggiornato il modello che i datori di lavoro devono inviare all’Ispettorato territoriale
Con la Nota del 10 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce dei chiarimenti in merito alle criticità interpretative sulle dimissioni per fatti concludenti emerse nella circolare n. 6/2025 dello stesso Ministero. 
In estrema sintesi, viene chiarito che:

  • il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale; la contrattazione collettiva non può stabile un termine inferiore. 
  • sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, questo dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro, pertanto se lo stesso non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto non potrà ricostituirsi in automatico. 
  • In caso di dimissioni volontarie, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento; la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale. 
    Ma vediamo da vicino i punti chiariti.


Limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata

Il nuovo comma 7 bis, dell’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015, da ultimo introdotto all’art. 19 della Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) ha riconosciuto espressamente la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle c.d. “dimissioni per fatti concludenti”, in caso di assenza ingiustificata protratta per oltre 15 giorni, in mancanza di diversa previsione del CCNL di riferimento. Il Ministero ribadisce la propria posizione confermando che il termine legale dei quindici giorni opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale, e che la contrattazione collettiva non può stabilire un termine inferiore.  In dettaglio, si precisa che, nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni, la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”. Si tratta di un’interpretazione che il Ministero qualifica come “prudenziale”, riservandosi la possibilità di rivedere la soluzione prospettata a fronte del consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali difformi sul punto.


Conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro e dimissioni del lavoratore 
Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sulle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il datore di lavoro ritenga insufficiente la prova offerta dal lavoratore circa l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza, oppure nel caso in cui non condivida la verifica dell’Ispettorato ed infine nell’ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente alla procedura menzionata.

Con riferimento al primo caso e al secondo, il Ministero rileva che non opera alcuna automaticità nella ricostruzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire solo per iniziativa del datore. Quest’ultimo, infatti, potrebbe non ritenere valide le ragioni del lavoratore o le verifiche dell’Ispettorato e quindi potrebbe non procedere al ripristino del rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. Nel caso di dimissioni per giusta causa, la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato all’atto di recesso del lavoratore potrà essere oggetto di un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale. 

Il modello per i datori di lavoro
Va inoltre segnalata una novità inerente il modello di comunicazione per le così dette dimissioni per fatti concludenti.  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 3984 del 29 aprile 2025,  ha infatti aggiornato il modello che i datori di lavoro devono inviare all’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza al fine di avviare la procedura per le così dette dimissioni per fatti concludenti.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo modello, da trasmettere anche al lavoratore, prevede informazioni aggiuntive inerenti al datore di lavoro, al dipendente e al rapporto di lavoro intercorrente tra i due. Inoltre, viene precisato che la dichiarazione del numero di giorni di assenza ingiustificata debba essere resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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