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DISABILI: NUOVO IMPORTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO

Il Ministro del Lavoro ha disposto l’aumento, dal 1° gennaio 2027, per ciascuna unità non assunta dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici

martedì 22 settembre 2026
DISABILI: NUOVO IMPORTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO DISABILI: NUOVO IMPORTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, Legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori disabili (quota di riserva) possono, a domanda, essere parzialmente esonerati  dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Analogamente, il comma 3-bis del medesimo articolo 5 stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo occupazionale previo versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 

Con D.M. n. 100/2026 viene adeguato a 44,32 euro, dal 1° gennaio 2027, l’importo del contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo.  Fino al 31 dicembre 2026, il contributo esonerativo ammonta, invece, a 39,21 euro. Tale adeguamento è stato disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 6, Legge n. 68/1999, che demanda a un decreto del Ministro del Lavoro l’aggiornamento quinquennale dell’importo. 

Pertanto, il costo giornaliero per ciascun lavoratore disabile non occupato salirà da 39,21 euro a 44,32 euro dal 1° gennaio 2027. Preme ricordare che in caso di omesso o inesatto versamento del contributo esonerativo viene assegnato al datore di lavoro un termine per adempiere. Se il datore di lavoro non adempie, l’INL  può maggiorare la somma dovuta, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua. Qualora il datore di lavoro non adempia, nonostante l’irrogazione della sanzione, viene dichiarata la decadenza dall’esonero parziale.

A seguito dell’aumento dell’importo del contributo esonerativo, risulta conseguentemente aggiornata, dal 1° gennaio 2027, anche la sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 4, Legge n. 68/1999, che trova applicazione qualora non risulti coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d’obbligo. 

Tale sanzione è determinata in misura pari a cinque volte l’importo del contributo esonerativo, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 

Il relativo valore, attualmente pari a 196,05 euro (39,21 euro x 5) sarà quindi pari, dal 1° gennaio 2027, a 221,60 euro (44,32 euro x 5). 

Va detto infine, che il D.M. n. 100/2026 non interviene sulle sanzioni per il mancato o tardivo invio del prospetto informativo disabili. Risulta confermato, pertanto, l’importo di 702,43 euro per ritardato invio del prospetto informativo. Tale somma è maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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