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DONNE, MADRI DI ALMENO TRE FIGLI: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Riguarda le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

martedì 22 settembre 2026
DONNE, MADRI DI ALMENO TRE FIGLI: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DONNE, MADRI DI ALMENO TRE FIGLI: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

L’INPS con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, fornisce indicazioni relative all’esonero contributivo e le istruzioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali introdotti dall’art. 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026). 

Si tratta dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 

Riepilogo dell’esonero 
Requisiti delle lavoratrici e profili dei datori di lavoro ammessi. L’art. 1, commi 210-213, della L. n. 199/2025 ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumano donne con specifici requisiti familiari e occupazionali. 

La misura riguarda donne che, al momento dell’assunzione, risultino essere madri di almeno tre figli minori di diciotto anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni) e siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato rapporti di durata inferiore a 6 mesi) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi i rapporti di lavoro part-time, con l’espressa esclusione dei contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. 

Non rientra, fra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Assetto e durata dell’esonero. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (euro 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

La durata dell’esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata: 

  • contratti a tempo determinato (anche in somministrazione): massimo di 12 mesi. 
  • trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: limite complessivo di 18 mesi.
  • contratti di lavoro a tempo indeterminato: 24 mesi.

Inoltre, viene chiarito che, nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione. L’esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. 

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento. 

La circolare precisa che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: 

  • I premi e i contributi dovuti all’INAIL.
  • Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.
  • Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  • Il contributo previsto dall’art. 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
  • Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.
  • Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi. Nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l’art. 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. 

Condizioni di spettanza dell’esonero. Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato a condizioni generali: 

  • Rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (regolarità del DURC; assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’art. 31 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
  • Il medesimo art. 31, alla lett. e) del comma 1, con riferimento al contratto di somministrazione, precisa che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e, al comma 2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
  • Come previsto dal comma 3 del medesimo art. 31, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza al rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. La circolare chiarisce che l’esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. 

Coordinamento con altre agevolazioni e istanza di ammissione. L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (per le esemplificazioni si rimanda al testo della circolare). 

La misura è invece compatibile:

  • senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, prorogata fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (cfr. l’art. 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026).
  • Con l’agevolazione prevista dall’art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
  • Con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero, sino al 31 dicembre 2026, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre prevista dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). 

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione. 

Per tutte le istruzioni operative, le indicazioni sul Portale delle agevolazioni (exDIResCO), e le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero del flusso Uniemens, anche con riferimento ai mesi arretrati, si rimanda alla circolare.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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