DONNE, MADRI DI ALMENO TRE FIGLI: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
L’INPS con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, fornisce indicazioni relative all’esonero contributivo e le istruzioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali introdotti dall’art. 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026).
Si tratta dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Riepilogo dell’esonero
Requisiti delle lavoratrici e profili dei datori di lavoro ammessi. L’art. 1, commi 210-213, della L. n. 199/2025 ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumano donne con specifici requisiti familiari e occupazionali.
La misura riguarda donne che, al momento dell’assunzione, risultino essere madri di almeno tre figli minori di diciotto anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni) e siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato rapporti di durata inferiore a 6 mesi) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi i rapporti di lavoro part-time, con l’espressa esclusione dei contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Non rientra, fra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Assetto e durata dell’esonero. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (euro 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La durata dell’esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata:
Inoltre, viene chiarito che, nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione. L’esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
La circolare precisa che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Condizioni di spettanza dell’esonero. Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato a condizioni generali:
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. La circolare chiarisce che l’esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
Coordinamento con altre agevolazioni e istanza di ammissione. L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (per le esemplificazioni si rimanda al testo della circolare).
La misura è invece compatibile:
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
Per tutte le istruzioni operative, le indicazioni sul Portale delle agevolazioni (exDIResCO), e le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero del flusso Uniemens, anche con riferimento ai mesi arretrati, si rimanda alla circolare.
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