Dopo diversi rinvii e modifiche al testo, il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo riguardante la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità con l'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza).
Il nuovo accordo, "finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza" è di fondamentale importanza e riorganizza la formazione in materia di sicurezza, definendo regole su durata, contenuti, modalità di erogazione e verifiche finali dei corsi obbligatori.
L’Accordo introduce inoltre nuovi obblighi formativi per datori di lavoro, attrezzature specifiche e ambienti confinati, regolamenta l'organizzazione dei corsi (numero partecipanti, frequenza, rapporto docente/discente) e classifica i soggetti formatori autorizzati. L'accordo si focalizza anche sul monitoraggio e controllo delle attività formative ed è divenuto operativo a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025 (n. 119). Il nuovo Accordo prevede inoltre le seguenti modalità per l’erogazione della formazione:
Di seguito riassumiamo in sintesi le principali novità contenute nel testo dell’Accordo che saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza.
Formazione datore di lavoro (NOVITÀ)
La formazione della durata minima di 16 ore è rivolta a tutti i Datori di Lavoro indipendentemente dal codice ATECO di attività e costituisce il requisito base per i Datori di Lavoro che intendono ricoprire anche il ruolo di RSPP.
N.B. I Datori di Lavoro delle imprese affidatarie di cantieri temporanei e mobili dovranno svolgere una ulteriore formazione della durata minima di 6 ore ("modulo aggiuntivo Cantieri")
Gli aggiornamenti della formazione Datori di Lavoro
Anche in questo caso la formazione non si differenzia secondo le classi di rischio e in base il nuovo Accordo è così definita: Aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
La formazione per i Datori di Lavoro deve essere svolta entro i 24 mesi successivi dall’entrata in vigore del presente Accordo. (I Datori di Lavoro che hanno già frequentato il corso DL RSPP sono esonerati dal corso Datori di Lavoro)
Formazione datore di lavoro RSPP (NOVITÀ)
I Datori di Lavoro RSPP - a differenza della precedente disciplina che distingueva le classi di rischio secondo il codice ATECO - dopo la frequentazione del corso base DL di 16 ore, dovranno svolgere una ulteriore formazione unica della durata minima di 8 ore oltre a eventuale formazione integrativa per i seguenti settori:
Gli aggiornamenti della formazione Datori di Lavoro RSPP:
Anche in questo caso la formazione non si differenzia più secondo le classi di rischio e in base il nuovo Accordo è così definita:
Aggiornamento quinquennale della durata minima di 8 ore
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
Formazione dirigenti e preposti (NOVITÀ)
DIRIGENTI
Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività lavorativa.
È ridotta la formazione rispetto alla precedente disciplina si passa da 16 ore a 12 ore distribuita su quattro moduli. Come per i Datori di Lavoro, anche i dirigenti delle imprese affidatarie di cantieri temporanei e mobili dovranno svolgere una ulteriore formazione di 6 ore ("modulo aggiuntivo Cantieri").
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
PREPOSTI
Il Preposto è la persona che, in base alle sue competenze professionali e al suo incarico, sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
È aumentato il monte ore per la formazione rispetto alla precedente disciplina si passa da 8 ore a 12 ore distribuita su otto punti e quattro moduli.
È variato l’aggiornamento che da quinquennale diventa biennale, della durata minima di 6 ore
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
Formazione specifica per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (NOVITÀ)
Una delle novità del presente Accordo riguarda la disciplina dei corsi di formazione per gli operatori in ambienti confinati (cisterne, vasche, silos, ecc.) e a sospetto di inquinamento (ex DPR n. 177/2011).
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
a) illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
b) illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
c) far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
d) illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.
Durata minima: 12 ore così suddivisa:
Aggiornamento quinquennale, della durata minima di 4 ore
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
Requisiti dei docenti:
Le docenze sono effettuate da formatori con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Formazione attrezzature (NOVITÀ)
Mentre permangono le precedenti disposizioni riguardo le consuete attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme, gru, ecc.), la novità consiste nell'introduzione dei corsi di formazione teorico-pratici per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
Aggiornamento quinquennale, della durata minima di 4 ore
Formazione lavoratori (contenuti formativi invariati)
Il Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Restano invariate le modalità dei precedenti accordi, pertanto ogni lavoratore dovrà svolgere la seguente formazione della durata minima di:
Resta invariato l’aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio
Le modalità consentite per l’erogazione della formazione e dei relativi aggiornamenti sono le seguenti:
Il presente Accordo non consente la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. La formazione deve quindi essere svolta prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
Formazione RSPP e ASPP
Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dovranno svolgere una formazione strutturata secondo i moduli:
Aggiornamento ASPP quinquennale della durata minima di 20 ore
Aggiornamento RSPP quinquennale della durata minima di 40 ore
Periodo transitorio
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi (ovvero il 24/05/2026) dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli Accordi Stato-Regioni abrogati.
A tal fine si precisa che tutti i corsi già programmati e presenti nel calendario ESAC Formazione rimarranno validi, e saranno eventualmente modificati secondo le tempistiche indicate nel nuovo Accordo.
L’Accordo sarà successivamente oggetto di approfondimento dettagliato da parte dell’ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza.
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