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FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA: TERMINATO IL PERIODO TRANSITORIO

Dal 24 maggio 2026 ci si deve attenere obbligatoriamente a quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

mercoledì 20 maggio 2026
FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA: TERMINATO IL PERIODO TRANSITORIO FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA: TERMINATO IL PERIODO TRANSITORIO

Con il mese di maggio 2026 si chiude una fase importante per tutte le aziende: termina il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato‑Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Da questo momento in poi, non sono più ammessi rinvii o adeguamenti parziali: la formazione deve essere completamente conforme alle nuove regole.

Vediamo cosa ciò significhi, in concreto, per le imprese.

Cos’è il nuovo Accordo Stato‑Regioni
Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente Stato‑Regioni ha approvato un nuovo Accordo in materia di formazione sulla sicurezza, previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Questo Accordo stabilisce in modo unitario:

  • durata dei corsi,
  • contenuti minimi,
  • criteri di aggiornamento per tutti i principali soggetti della sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, ecc.).


Quando è entrato in vigore
L’Accordo è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 24 maggio 2025.

Il periodo transitorio: 12 mesi di tempo per adeguarsi
Per consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente, l’Accordo ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale:

  • era possibile completare la formazione già avviata secondo le vecchie regole;
  • le aziende potevano programmare gli adeguamenti necessari.


Periodo transitorio:

  • inizio: 24 maggio 2025
  • fine: 24 maggio 2026

 

Cosa cambia dal 24 maggio 2026
Dal 24 maggio 2026 il periodo transitorio è terminato. Questo significa che:

  • Tutta la formazione deve rispettare il nuovo Accordo
  • Non è più possibile utilizzare i criteri previgenti
  • Non sono giustificabili ritardi o interpretazioni “elastiche”


Ogni corso deve quindi essere verificato in termini di:

  • durata,
  • contenuti,
  • modalità di svolgimento,
  • aggiornamenti previsti.

 

Cosa devono fare subito le imprese
Le aziende sono chiamate ad agire in modo concreto e tempestivo:

  1. Verificare la formazione già effettuata
    Controllare se corsi e aggiornamenti sono coerenti con il nuovo Accordo.
  2. Aggiornare il piano formativo aziendale
    Adeguare programmi, calendari e percorsi formativi.
  3. Intervenire su eventuali carenze
    Dove la formazione non è conforme, programmare integrazioni o nuovi corsi.
  4. Documentare correttamente la formazione
    La tracciabilità diventa essenziale in caso di controlli ispettivi.

 

Perché è importante adeguarsi
La formazione è uno degli obblighi centrali del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Dopo la fine del periodo transitorio:

  • una formazione non conforme può essere contestata dagli organi di vigilanza;
  • in caso di infortunio, l’inadeguatezza formativa può aggravare le responsabilità del datore di lavoro;
  • non sono più ammissibili giustificazioni legate alla “novità” dell’Accordo.


Del  contenuto del nuovo Accordo Stato-Regioni abbiamo già parlato in un precedente articolo di questo notiziario.

Invitiamo le imprese associate a rivolgersi all’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza per tutte le verifiche del caso – Tel. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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