• Home 
  • Notiziario Sindacale 

IL CONGEDO PARENTALE: REGOLE E FUNZIONAMENTO

Un focus sull’ astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei figli

martedì 24 marzo 2026
IL CONGEDO PARENTALE: REGOLE E FUNZIONAMENTO IL CONGEDO PARENTALE: REGOLE E FUNZIONAMENTO

Oltre al congedo di maternità (o di paternità), ciascun genitore - esclusi gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori a domicilio - ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore perio­do denominato congedo parentale.

Nei primi 14 anni di vita di ogni bambino (cioè fino al giorno, compreso, del 14° comple­anno) ciascun genitore naturale può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti limiti:

  • la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbliga­toria, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  • il padre lavoratore può usufruire del congedo parentale, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi elevabili a 7 solo nel caso in cui il padre decida di aste­nersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • complessivamente i genitori non possono godere più di 10 mesi di congedo parentale. Il limite complessivo di 10 mesi è elevato a 11 mesi solo nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi.

 

In caso di adozione o affidamento di un minore di qualunque età, i genitori possono ri­chiedere di usufruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le medesime moda­lità previste per i genitori naturali, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Nel caso di “genitore solo” il periodo massimo di congedo parentale spettante, che può es­sere goduto in modo frazionato o continuativo, ammonta a 11 mesi, fruibili entro i 14 anni di età del bambino.

Per “genitore solo” si intende il soggetto che si trova nella situazione creatasi in seguito a:

  • morte dell’altro genitore; 
  • abbandono del figlio da parte di uno dei genitori;
  • affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, in seguito ad un provvedimento dell’au­torità competente;
  • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

 

Il godimento del diritto di astensione facoltativa può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente. Il padre, inoltre, può godere del periodo di astensione facoltativa:

  • durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre; 
  • durante i periodi nei quali la madre fruisce dei riposi orari giornalieri per l’allattamento.


ESEMPIO:

Data presunta del parto: 16 novembre;

Data di inizio astensione obbligatoria ante partum: 16 settembre;

Data effettiva del parto: 18 novembre;

Periodo di astensione obbligatoria post partum: dal 19 novembre al 18 feb­braio.

Il periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato) può essere richiesto:

  • dalla madre, a decorrere dal 19 febbraio; 
  • dal padre, a decorrere dal 18 novembre.

 

PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto ad usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsto dalla legge. Il numero dei mesi spet­tanti per ciascun figlio si moltiplica in relazione al numero dei bambini nati. Di conseguenza, per ciascun figlio:

  • la madre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 6 mesi; 
  • il padre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 7 mesi;
  • nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.


ESEMPIO

In caso di nascita di due gemelli:

  • l’astensione dal lavoro della madre non potrà superare 12 mesi; 
  • il congedo parentale del padre potrà durare al massimo 14 mesi;
  • nel limite complessivo di 20 o 22 mesi fra entrambi i genitori. 

 

UTILIZZO FRAZIONATO DEL CONGEDO PARENTALE

La fruizione frazionata del congedo parentale si verifica quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Non si ha ripresa del lavoro in caso di ferie.

Fermo restando che è possibile usufruire di giornate di ferie immediatamente dopo una fra­zione di astensione e prima della successiva, se le frazioni si susseguono in modo continua­tivo (ad esempio: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) o sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie), sono conteggiati come giorni di congedo parentale. 

Inoltre “i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’in­terno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indenniz­zabili, né computabili in conto congedo parentale.”

Sono considerate assenze ad altro titolo anche le pause di sospensione contrattuale previste nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto.


FRUIZIONE ORARIA
 

Il congedo parentale è fruibile ad ore.

La contrattazione collettiva di riferimento, anche di livello aziendale, stabilisce le modalità di fruizione a ore, i criteri di calcolo della base oraria, nonché il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa.

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Le disposizioni relative alla fruizione su base oraria non si applicano al personale del com­parto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Il congedo parentale ad ore risulta:

  • cumulabile con la fruizione di permessi o riposi di cui all’art. 33, L. n. 104/92 (permessi per lavoratori con disabilità in situazione di gravità e permessi per assistenza di persona in situazione di disabilità grave);
  • incumulabile con la fruizione nella medesima giornata di congedo parentale ad ore per altro figlio, ovvero di riposi orari per allattamento, nonché dei permessi (2 ore al giorno) previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

 

COMPUTO DEI PERIODI DI CONGEDO

Congedo parentale di durata pari a un mese o multipli. Qualora la durata del periodo di congedo parentale sia esattamente pari ad un mese (ad esempio: dal 9 settembre all’8 ottobre) o ad un multiplo dello stesso (ad esempio: dal 1° gen­naio al 30 aprile), devono essere computati, ai fini del calcolo del periodo massimo spettante al richiedente, uno o più mesi interi.

Congedo parentale di durata inferiore o superiore al mese. Qualora, invece, il periodo di congedo parentale abbia una durata inferiore o superiore al mese, è necessario operare come segue:

  • se la durata del congedo è inferiore al mese vanno sommate le giornate di assenza di ciascun periodo e, al raggiungimento di 30 giornate, le stesse vanno considerate pari ad un mese. I giorni residui saranno successivamente sommati ad eventuali ulteriori periodi di congedo; 
  • se il congedo ha una durata superiore al mese (ma non multipli dello stesso) si calcolano i mesi o il mese inclusi nel periodo di congedo secondo il calendario comune, mentre le rimanenti giornate (che non raggiungono il mese intero) andranno successivamente sommate ad ulteriori successivi periodi di congedo parentale.


ESEMPIO

Si consideri la seguente situazione relativa ad una madre lavoratrice:

1° periodo di congedo: 3 - 30 marzo = 0 mesi + 28 giorni

2° periodo di congedo: 15 aprile - 31 luglio = 3 mesi + 17 giorni

3° periodo di congedo: 10 ottobre - 9 novembre = 1 mese + 0 giorni

 

Totale: 4 mesi + 45 giorni = 5 mesi + 15 gg

Periodo residuo di congedo parentale disponibile: 15 giorni


DOCUMENTAZIONE 

Richiesta al datore di lavoro. Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve darne preavviso al proprio datore di lavoro secondo le modalità definite dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso di almeno 5 giorni, 2 giorni in caso di fruizione su base oraria, salvo i casi di oggettiva impossibilità, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Richiesta all’Inps. Per fruire del congedo parentale la lavoratrice/il lavoratore dipendente deve presentare ap­posita domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

La domanda è valida sia per le prestazioni a pagamento diretto dell’INPS che per quelle anticipate dal datore di lavoro e recuperate a conguaglio.

In caso di prestazione con pagamento a conguaglio, la lavoratrice/il lavoratore presenta al datore di lavoro la documentazione rilasciata dall’INPS in occasione della presentazione del­la domanda dalla quale si evince il periodo di congedo richiesto.

Al fine di presentare la domanda, da parte del lavoratore o della lavoratrice, dell’indennità nella misura maggiorata dell’80%, da fruire in alternativa tra i ge­nitori per la durata massima di 3 mesi, è necessario spuntare con “SI” la dichiara­zione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda” dell’applicazione “Gestione maternità”.


TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presen­tata successivamente saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La procedura di acquisizione della domanda consente di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE