IL CONGEDO PARENTALE: REGOLE E FUNZIONAMENTO
Oltre al congedo di maternità (o di paternità), ciascun genitore - esclusi gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori a domicilio - ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo denominato congedo parentale.
Nei primi 14 anni di vita di ogni bambino (cioè fino al giorno, compreso, del 14° compleanno) ciascun genitore naturale può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti limiti:
In caso di adozione o affidamento di un minore di qualunque età, i genitori possono richiedere di usufruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le medesime modalità previste per i genitori naturali, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Nel caso di “genitore solo” il periodo massimo di congedo parentale spettante, che può essere goduto in modo frazionato o continuativo, ammonta a 11 mesi, fruibili entro i 14 anni di età del bambino.
Per “genitore solo” si intende il soggetto che si trova nella situazione creatasi in seguito a:
Il godimento del diritto di astensione facoltativa può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente. Il padre, inoltre, può godere del periodo di astensione facoltativa:
ESEMPIO:
Data presunta del parto: 16 novembre;
Data di inizio astensione obbligatoria ante partum: 16 settembre;
Data effettiva del parto: 18 novembre;
Periodo di astensione obbligatoria post partum: dal 19 novembre al 18 febbraio.
Il periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato) può essere richiesto:
PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE
In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto ad usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsto dalla legge. Il numero dei mesi spettanti per ciascun figlio si moltiplica in relazione al numero dei bambini nati. Di conseguenza, per ciascun figlio:
ESEMPIO
In caso di nascita di due gemelli:
UTILIZZO FRAZIONATO DEL CONGEDO PARENTALE
La fruizione frazionata del congedo parentale si verifica quando, tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di astensione, viene effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
Non si ha ripresa del lavoro in caso di ferie.
Fermo restando che è possibile usufruire di giornate di ferie immediatamente dopo una frazione di astensione e prima della successiva, se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad esempio: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) o sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie), sono conteggiati come giorni di congedo parentale.
Inoltre “i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.”
Sono considerate assenze ad altro titolo anche le pause di sospensione contrattuale previste nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto.
FRUIZIONE ORARIA
Il congedo parentale è fruibile ad ore.
La contrattazione collettiva di riferimento, anche di livello aziendale, stabilisce le modalità di fruizione a ore, i criteri di calcolo della base oraria, nonché il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Le disposizioni relative alla fruizione su base oraria non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.
Il congedo parentale ad ore risulta:
COMPUTO DEI PERIODI DI CONGEDO
Congedo parentale di durata pari a un mese o multipli. Qualora la durata del periodo di congedo parentale sia esattamente pari ad un mese (ad esempio: dal 9 settembre all’8 ottobre) o ad un multiplo dello stesso (ad esempio: dal 1° gennaio al 30 aprile), devono essere computati, ai fini del calcolo del periodo massimo spettante al richiedente, uno o più mesi interi.
Congedo parentale di durata inferiore o superiore al mese. Qualora, invece, il periodo di congedo parentale abbia una durata inferiore o superiore al mese, è necessario operare come segue:
ESEMPIO
Si consideri la seguente situazione relativa ad una madre lavoratrice:
1° periodo di congedo: 3 - 30 marzo = 0 mesi + 28 giorni
2° periodo di congedo: 15 aprile - 31 luglio = 3 mesi + 17 giorni
3° periodo di congedo: 10 ottobre - 9 novembre = 1 mese + 0 giorni
Totale: 4 mesi + 45 giorni = 5 mesi + 15 gg
Periodo residuo di congedo parentale disponibile: 15 giorni
DOCUMENTAZIONE
Richiesta al datore di lavoro. Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve darne preavviso al proprio datore di lavoro secondo le modalità definite dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso di almeno 5 giorni, 2 giorni in caso di fruizione su base oraria, salvo i casi di oggettiva impossibilità, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Richiesta all’Inps. Per fruire del congedo parentale la lavoratrice/il lavoratore dipendente deve presentare apposita domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
La domanda è valida sia per le prestazioni a pagamento diretto dell’INPS che per quelle anticipate dal datore di lavoro e recuperate a conguaglio.
In caso di prestazione con pagamento a conguaglio, la lavoratrice/il lavoratore presenta al datore di lavoro la documentazione rilasciata dall’INPS in occasione della presentazione della domanda dalla quale si evince il periodo di congedo richiesto.
Al fine di presentare la domanda, da parte del lavoratore o della lavoratrice, dell’indennità nella misura maggiorata dell’80%, da fruire in alternativa tra i genitori per la durata massima di 3 mesi, è necessario spuntare con “SI” la dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda” dell’applicazione “Gestione maternità”.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata successivamente saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
La procedura di acquisizione della domanda consente di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa
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