IL NUOVO BONUS MAMME 2025 LE INDICAZIONI DELL’INPS
L’INPS, con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato la disciplina del Nuovo bonus mamme e fornito indicazioni per la presentazione delle relative domande.
L’Istituto chiarisce che il beneficio sarà erogato a domanda direttamente dall’Istituto (e non per il tramite del datore di lavoro).
Successivamente, con Comunicato stampa diffuso in data 29 ottobre 2025 e con il Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l’INPS ha specificato i termini di presentazione delle richieste per accedere al bonus in esame.
SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatarie del Nuovo bonus mamme sono le lavoratrici titolari di un reddito di lavoro, ovvero le lavoratrici subordinate (escluse le lavoratrici domestiche) e autonome, che soddisfano congiuntamente una serie di requisiti oggettivi e soggettivi.
Il primo requisito è quello di essere madri di due o più figli
Il bonus è infatti destinato alle lavoratrici che alla data del 1° gennaio 2025 o, comunque, entro il 31 dicembre 2025 sono madri
L’INPS precisa che sono compresi i figli in adozione o in affidamento preadottivo. Ai fini della sussistenza del requisito, invece, non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Inoltre, l’Istituto chiarisce che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare del bonus
L’INPS chiarisce che se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui matura il requisito.
Ad esempio, nel caso di nascita del secondo figlio nel corso dell’anno 2025, il diritto al bonus decorre dal mese della nascita.
Se la lavoratrice possiede il requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale o
Rapporto di lavoro dipendente
Il Nuovo bonus mamme spetta alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico).
Rientrano nell’applicazione del bonus in esame anche i rapporti di lavoro intermittenti o a chiamata, nonché quelli a scopo di somministrazione, autonomo (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata).
Per le lavoratrici dipendenti, il diritto all’erogazione del bonus sussiste nei soli di mesi di vigenza del rapporto di lavoro, esclusi i periodi di sospensione.
Lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome, il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025. Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025. Sono invece escluse espressamente le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Un caso di esclusione
Alle lavoratrici madri con tre o più figli il bonus mamme non spetta nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compresi i rapporti di apprendistato). Le lavoratrici in questione possono, infatti, accedere alla decontribuzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a loro carico, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile) fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Dunque, in caso di trasformazione di un rapporto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
In sintesi, risultano destinatarie del bonus le madri di
Titolarità di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua
In relazione al requisito reddituale (titolarità di un reddito da lavoro pari o inferiore a 40.000 euro), l’INPS chiarisce che occorre fare riferimento alla somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025.
Poichè si riferisce all’anno in corso, occorrerà, pertanto, fare riferimento al reddito presunto. L’Istituto non disciplina, però, i casi in cui le lavoratrici, dopo la presentazione della domanda, supereranno i 40.000 euro e, nel particolare, le modalità di restituzione del bonus non spettante.
ASSETTO E MISURA
Il Nuovo bonus mamme, pari al massimo a 40 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità: 480 euro netti complessivi), è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali, né ai fini fiscali).
L’INPS evidenzia che il bonus sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se la domanda è presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026.
Si ritiene che, laddove si accertino le condizioni di spettanza, il bonus in esame sia erogato in misura fissa, pari a 40 euro mensili, e quindi senza alcun riproporzionamento, anche nel caso di lavoratrice con contratto a tempo parziale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come si diceva, il Nuovo bonus mamme è erogato a domanda direttamente dall’INPS (e non per il tramite del datore di lavoro).
La domanda del bonus deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in esame.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e, nel particolare:
Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda. In caso di:
Deve inoltre dichiarare:
Inoltre, deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta (accredito su conti dotati di iban o bonifico domiciliato).
L’INPS sottoporrà le domande a controlli, anche successivi all’erogazione. In caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero del bonus e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le lavoratrici in possesso dei requisiti devono presentare la domanda all’INPS entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della Circolare n. 139/2025).
Come puntualizzato dall’INPS, in quanto tale termine scade domenica 7 dicembre e l’8 dicembre è un giorno festivo, per le lavoratrici già in possesso dei requisiti le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025. Per eventuali domande successive, come si evince dall’assetto della misura, altrimenti slitterà il pagamento.
Se le lavoratrici maturano i requisiti successivamente a tale data, ma comunque entro il 31 dicembre 2025, dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio 2026.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
REGIME FISCALE E NON RILEVANZA AI FINI ISEE
Il Nuovo bonus mamme è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
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