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IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO “BONUS DONNE 2026”

Le istruzioni dell’Inps per avvalersi dell’agevolazione riferita ad assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate

lunedì 22 giugno 2026
IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO “BONUS DONNE 2026” IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO “BONUS DONNE 2026”

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026, articolo 1) ha introdotto un nuovo esonero contributivo, il così detto “Bonus Donne 2026”, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Ora, al fine di rendere pienamente operativo il “Bonus Donne 2026”, l’INPS ha pubblicato il Messaggio 11 giugno 2026, n. 1970, con il quale:

  • comunica che, dall’11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda telematica per beneficiare del “Bonus Donne 2026” accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026” presente nel sito www.inps.it;
  • fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili. 

La misura: il “Bonus Donne 2026” prevede l’esonero del 100% dei contributi a carico datore, nel limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice (800 euro mensili per l’assunzione di lavoratrici residenti, alla data dell’assunzione, nelle Regioni della ZES).

Durata: 12/24 mesi.

Invio della domanda: a decorrere dall’11 giugno 2026 è possibile inviare la domanda per beneficiare del “Bonus Donne 2026” accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026” presente nel sito www.inps.it e compilando il relativo modulo di istanza online.

Esposizione in Uniemens: a partire dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare all’interno dell’elemento codice causale:

  • il nuovo valore “ED26”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62” per fruire del Bonus Donne 2026 “nazionale” (importo massimo 650 euro/mese);
  • il nuovo valore “EDZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62” per fruire del Bonus Donne 2026 “ZES” relativo all’assunzione di lavoratrici residenti, alla data dell’assunzione, nelle regioni della ZES (importo massimo 800 euro/mese);
  • nell’elemento ”identMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica
  • nell’attributo il valore “Protocollo”.

Le agenzie di somministrazione devono esporre un ulteriore ”identMotivoUtilizzoCausale” contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo  “TIPOidentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”; consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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