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INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

È possibile presentare le domande di esonero contributivo per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026

martedì 22 settembre 2026
INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

L’Inps, con la pubblicazione del messaggio 2518/2026, comunica l’avvio dallo scorso 29 luglio della presentazione delle domande relative all’Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4 del decreto-legge 62/2026 “Decreto lavoro”) e fornisce le indicazioni operative.

La misura prevede un esonero dal versamento del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro privato, concesso a seguito delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, per giovani che, alla data di trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. Le trasformazioni devono riguardare rapporti originariamente instaurati a tempo determinato entro e non oltre il 30 aprile 2026 e di durata effettiva non superiore a 12 mesi, che si considera unitariamente anche nelle ipotesi in cui siano intervenute una o più proroghe dello stesso rapporto di lavoro. 

La domanda di esonero deve essere presentata nella sezione del sito Inps denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – articolo 4 – ESTA”, compilando il relativo modulo di istanza online (si vedano istruzioni fornite dalla circolare 72/2026 par. 11). Nel caso in cui sia inviata per una trasformazione già effettuata, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Inps fornisce l’esito dell’accoglimento in calce allo stesso modulo telematico, con il riconoscimento dell’importo spettante; se invece l’istanza è presentata per una trasformazione ancora da effettuare, l’Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante e procede con l’accantonamento delle relative risorse. Invia poi una comunicazione al datore di lavoro – o all’intermediario – invitandolo a procedere con la trasformazione e il conseguente invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni e accoglie la domanda una volta rilevata la presenza dell’Unilav/Unisomm. 

Viene poi specificato che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato o stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza del contratto, trova applicazione la previsione dell’art 2, c. 30 l. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. All’interno del messaggio l’Istituto riporta le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens: l’agevolazione contributiva è fruibile nel limite massimo di 500€ su base mensile per lavoratore e i datori autorizzati devono valorizzare gli specifici campi dal mese di competenza agosto 2026. Nel caso in cui il datore di lavoro stia fruendo di incentivi non cumulabili con l’esonero – ad esempio “giovani under 30” di cui alla legge di Bilancio 2018 - e voglia invece richiedere tale misura, lo stesso dovrà procedere alla restituzione della precedente agevolazione tramite flussi regolarizzativi elaborati senza aggravio di sanzioni civili. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e vogliano richiederlo, ma abbiano sospeso o cessato l’attività, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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