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INFORTUNIO SUL LAVORO QUANDO SI PUÒ RIENTRARE SENZA CERTIFICATO

L’Inail ha fornito nuove indicazioni operative sulla ripresa dell’attività lavorativa

mercoledì 20 maggio 2026
INFORTUNIO SUL LAVORO QUANDO SI PUÒ RIENTRARE SENZA CERTIFICATO INFORTUNIO SUL LAVORO QUANDO SI PUÒ RIENTRARE SENZA CERTIFICATO

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail ha fornito nuove indicazioni operative sulla gestione della certificazione degli infortuni sul lavoro e sulla ripresa dell’attività lavorativa.

Le nuove disposizioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’ampliamento della tutela assicurativa e dell’utilizzo della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. In particolare, vengono chiarite le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.


NORMATIVA SU CERTIFICATI DI INFORTUNIO E MALATTIA

Le indicazioni si inseriscono nel quadro normativo del Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare negli articoli 52, 53 e 102, che regolano gli obblighi di certificazione e gli effetti medico-legali dell’infortunio. A queste norme si affiancano:

  • il D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità alla mansione (art. 41);
  • il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati medici.

Il certificato medico di infortunio deve essere trasmesso all’Inail per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che effettua la prima assistenza, utilizzando il modello 1SS.

Questa classificazione ha valore puramente operativo e non incide sulla validità giuridica del documento.

Elemento fondamentale della certificazione è la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve sempre essere indicata insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.


RIPRESA DEL LAVORO: FINE PROGNOSI E RIENTRO ANTICIPATO

La principale novità introdotta dalla circolare riguarda le modalità di rientro al lavoro al termine della prognosi.

L’Inail chiarisce che il lavoratore può riprendere l’attività senza necessità di un certificato medico definitivo: è sufficiente l’ultimo certificato trasmesso, che conclude il periodo di prognosi.

In sintesi:

  • Fine della prognosi: il rientro è automatico, senza bisogno di certificato definitivo.
  • Su richiesta del lavoratore o dell’Inail: può essere rilasciato un certificato medico-legale definitivo, anche tramite telemedicina.
  • Mancato invio di certificati continuativi: l’Inail può chiudere d’ufficio il periodo di inabilità entro 15 giorni.
  • Ripresa anticipata: è necessario un nuovo certificato medico che anticipi la fine della prognosi; può essere rilasciato da qualsiasi medico.

Resta comunque la facoltà del datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda il rientro anticipato, la circolare precisa che è valido solo se supportato da un certificato medico che modifichi la prognosi iniziale. In mancanza di tale documento, il ritorno al lavoro non è considerato legittimo.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse situazioni tutelate.

Dal punto di vista pratico, per datori di lavoro e consulenti, la fine dell’assenza coincide con l’ultimo giorno indicato nella prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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