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LA GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

Riepiloghiamo la normativa sulle assenze dei dipendenti impegnati ai seggi

martedì 29 aprile 2025
LA GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI LA GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali.
L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. I seggi saranno aperti la domenica dalle 7.00 alle 23.00 e il lunedì dalle 7.00 alle 15.00.
Sono interessati al voto anche numerosi comuni delle regioni a statuto speciale: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige, queste le date: in FVG domenica 13 e lunedì 14 aprile, con eventuale turno di ballottaggio domenica 27 e lunedì 28 aprile; in Sardegna domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno; in Sicilia domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno; in Trentino-Alto Adige domenica 4 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio.

REFERENDUM ABROGATIVI
In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi relativi a 5 quesiti in tema di lavoro e cittadinanza. Sarà possibile votare domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00.

GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI: COSA DICE LA NORMATIVA 
In vista di tali appuntamenti, riepiloghiamo la normativa vigente in materia di gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti, nominati presidente di seggio elettorale, segretario, scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi politici. 

L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni.
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce, inoltre, che i lavoratori che adempiono funzioni presso  i seggi elettorali: “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

L’ASSENZA E’ LEGITTIMA PER TUTTO IL GIORNO LAVORATIVO 
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l’unità di misura sono i “giorni di assenza” dal lavoro e non il parametro orario.

In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:

  • per i giorni lavorativi passati al seggio, lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa;
  • un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi al seggio per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Si precisa che la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.
Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore).
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui   il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.

AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TERZIARIO

  • Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni: nel caso di un dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica trascorsa alle urne.
    Quindi, al lavoratore che svolge funzioni elettorali il sabato (preparazione dei seggi), la domenica, il lunedì e il martedì (se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte del lunedì), va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il sabato, il lunedì e  l’eventuale martedì sono giorni lavorativi e, conseguentemente, retribuiti con retribuzione ordinaria.
  • Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni: anche il dipendente del settore commercio che lavora 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e che svolge funzioni elettorali il sabato (preparazione dei seggi), la domenica, il lunedì e il martedì (se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte del lunedì) ha diritto all’indennizzo (quota aggiuntiva o riposo compensativo) per la sola domenica poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore”. Il lunedì e l’eventuale martedì sono giorni lavorativi e, conseguentemente, retribuiti con retribuzione ordinaria.

RIASSUNTO DELLE REGOLE

CCNL Terziario Giornate trascorse ai seggi    
  SABATO DOMENICA LUNEDÌ (eventuale martedì)
Dipendente a 40 ore settimanali Normale retribuzione Quota retributiva aggiuntiva o riposa compensativo Normale retribuzione
Dipendente a 40 ore settimanali distribuite du 5 giorni Normale retribuzione Quota retributiva aggiuntiva o riposa compensativo Normale retribuzione

 

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