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NASPI: TICKET DI LICENZIAMENTO 2026

Il punto sulla disciplina del contributo di licenziamento: modalità di calcolo, ipotesi di risoluzione che comportano il pagamento, periodi utili e altro ancora

lunedì 23 febbraio 2026
NASPI: TICKET DI LICENZIAMENTO 2026 NASPI: TICKET DI LICENZIAMENTO 2026

L’INPS, con la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha reso noto che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026, il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso. Alla luce dei nuovi valori, facciamo il punto sulla disciplina del contributo di licenziamento: modalità di calcolo, ipotesi di risoluzione comportanti il pagamento, periodi utili e non, eccetera.

GENERALITÀ DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, intervenuti dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. 
Tale contribuzione va sempre pagata in unica soluzione, non essendone prevista la rateizzazione. 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL DATORE
Per calcolare l’importo dovuto, va prima determinata l’anzianità lavorativa del dipendente cessato: infatti, il contributo si calcola in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, nel limite di 36.

Per periodi inferiori all’anno il contributo si determina in proporzione ai mesi di durata del rapporto.
L’onere a carico del datore di lavoro è così determinato per l’anno 2026: il valore “base” di partenza è pari al massimale della NASpI, ossia 1.584,70 euro; il 41%, ossia la somma dovuta se il rapporto è durato esattamente 12 mesi, è pari a 649,72 euro; per 1 solo mese di rapporto, l’importo è pari a 54,14 euro; per rapporti durati 36 mesi o più, l’importo da versare si ricava moltiplicando 649,72 per 3, con un totale complessivo pari a 1.949,16 euro.

TIPOLOGIE DI CESSAZIONE CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è dovuto nei soli casi della cessazione di un rapporto a tempo indeterminato ed è obbligatorio nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento disciplinare, ossia per: giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
  • recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
  • recesso da parte del datore durante o al termine del periodo formativo dell’apprendista;
  • dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del codice civile;
  • dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
  • dimissioni a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede della azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico18, come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex articolo 2103 codice civile;
  • risoluzione consensuale vista la riuscita del “Tentativo obbligatorio di conciliazione” presso l’ITL ex articolo 7 Legge n. 604/1966, ove il datore intenda recedere per GMO, in quanto al lavoratore spetta la NASpI;
  • risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
  • licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
  • licenziamento collettivo, con le particolarità evidenziate a parte;
  • licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex articolo 2110 codice civile;
  • ipotesi previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

TIPOLOGIE DI CESSAZIONE ESCLUSE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
In generale, anzitutto, il datore non è tenuto a versare il ticket se la risoluzione del rapporto (a tempo indeterminato) non è a lui addebitabile. Quindi, il contributo non è dovuto nelle seguenti ipotesi:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (ossia non per giusta causa, maternità/paternità);
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012: si tratta della “isopensione”;
  • cessazione del rapporto per esodo dei lavoratori anziani (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015) concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo), o cessazioni nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il CCNL di categoria;
  • interruzioni dei rapporti afferenti a processi di incentivazione all’esodo che comportino le prestazioni ex articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 148/2015 (intervento Fondi di solidarietà bilaterali);
  • risoluzione consensuale del rapporto con datore avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 codice procedura civile;
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato, fatta salva l’ipotesi dei lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità;
  • licenziamento del lavoratore cd. “domestico”;
  • interruzione del rapporto a causa del decesso del dipendente;
  • cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile;
  • trasferimento d’azienda, ove il dipendente passi al cessionario senza soluzione di continuità;
  • revoca del licenziamento (in quanto il lavoratore non percepirà la NASpI);
  • pensionamento del lavoratore;
  • società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (articoli 43-bis e44, D.L. n. 109/2018);
  • dimissioni cd. “di fatto” per assenza ingiustificata da parte del dipendente, che si sia protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di previsione collettiva, per più di 15 giorni.

CASI IN CUI IL CONTRIBUTO NON È DOVUTO “PER LEGGE”
Ricordando che il contributo è dovuto ove vi sia il teorico diritto alla NASpI, l’articolo 2, comma 34, della Riforma Fornero dispone che il contributo ex comma 31 non è dovuto nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori; in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Può accadere che le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui, idonei a integrare la condizione di improseguibilità del rapporto.
Ad avviso dell’INPS, si considerano “per giusta causa” (e quindi danno diritto alla NASpI perché vi è uno stato di disoccupazione involontaria) le dimissioni determinate da quanto indicato di seguito:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro per cessione ad altri dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ex articolo 2103 codice civile (Corte di Cassazione n. 1074/1999);
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, deve corredare la domanda di NASpI con la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articoli 38 e 47 DPR n. 445/2000) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” verso il comportamento illecito del datore (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 codice
procedura civile, sentenze ecc., e ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Ove l’esito della lite dovesse escludere la giusta causa  di dimissioni, l’INPS recupererà quanto pagato a titolo di NASpI.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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