NASPI: TICKET DI LICENZIAMENTO 2026
L’INPS, con la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha reso noto che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026, il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso. Alla luce dei nuovi valori, facciamo il punto sulla disciplina del contributo di licenziamento: modalità di calcolo, ipotesi di risoluzione comportanti il pagamento, periodi utili e non, eccetera.
GENERALITÀ DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
Nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, intervenuti dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Tale contribuzione va sempre pagata in unica soluzione, non essendone prevista la rateizzazione.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL DATORE
Per calcolare l’importo dovuto, va prima determinata l’anzianità lavorativa del dipendente cessato: infatti, il contributo si calcola in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, nel limite di 36.
Per periodi inferiori all’anno il contributo si determina in proporzione ai mesi di durata del rapporto.
L’onere a carico del datore di lavoro è così determinato per l’anno 2026: il valore “base” di partenza è pari al massimale della NASpI, ossia 1.584,70 euro; il 41%, ossia la somma dovuta se il rapporto è durato esattamente 12 mesi, è pari a 649,72 euro; per 1 solo mese di rapporto, l’importo è pari a 54,14 euro; per rapporti durati 36 mesi o più, l’importo da versare si ricava moltiplicando 649,72 per 3, con un totale complessivo pari a 1.949,16 euro.
TIPOLOGIE DI CESSAZIONE CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è dovuto nei soli casi della cessazione di un rapporto a tempo indeterminato ed è obbligatorio nelle seguenti ipotesi:
TIPOLOGIE DI CESSAZIONE ESCLUSE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
In generale, anzitutto, il datore non è tenuto a versare il ticket se la risoluzione del rapporto (a tempo indeterminato) non è a lui addebitabile. Quindi, il contributo non è dovuto nelle seguenti ipotesi:
CASI IN CUI IL CONTRIBUTO NON È DOVUTO “PER LEGGE”
Ricordando che il contributo è dovuto ove vi sia il teorico diritto alla NASpI, l’articolo 2, comma 34, della Riforma Fornero dispone che il contributo ex comma 31 non è dovuto nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori; in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Può accadere che le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui, idonei a integrare la condizione di improseguibilità del rapporto.
Ad avviso dell’INPS, si considerano “per giusta causa” (e quindi danno diritto alla NASpI perché vi è uno stato di disoccupazione involontaria) le dimissioni determinate da quanto indicato di seguito:
Se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, deve corredare la domanda di NASpI con la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articoli 38 e 47 DPR n. 445/2000) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” verso il comportamento illecito del datore (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 codice
procedura civile, sentenze ecc., e ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Ove l’esito della lite dovesse escludere la giusta causa di dimissioni, l’INPS recupererà quanto pagato a titolo di NASpI.
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