OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA
La Legge n. 199/2026 (Legge di Bilancio 2026) interviene sul comma 756, articolo 1 della Legge n.296/2006 (Legge di Bilancio 2007) ridefinendo l’ambito di applicazione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS da parte dei datori di lavoro.
Rimane confermato che il versamento riguarda le quote di TFR dei lavoratori che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari per i quali il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 C.c.
In particolare, viene disposto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 sono ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei dipendenti fissata dalla norma negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento, a tali fini, la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Nello specifico, viene previsto che il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è dovuto se la predetta media (calcolata con riferimento all’anno solare precedente) raggiunge le seguenti soglie dimensionali:
Di fatto, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, si assiste alla coesistenza di due criteri:
e
Il criterio “dinamico” subordina, dunque, l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.
L’anno solare va inteso come periodo di osservazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ne consegue che, la verifica dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria degli accantonamenti di TFR relativi all’anno 2026, sulla base della dimensione occupazionale dell’anno solare 2025, va effettuata per i datori di lavoro che possono vantare un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025 (l’inizio dell’attività deve essere avvenuto nel 2024 o in anni precedenti).
Per i datori di lavoro che abbiano iniziato l’attività nel 2025 si applica, limitatamente a tale anno, il criterio “statico”, che prevede, in caso di raggiungimento della dimensione occupazionale di 50 dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. In caso di mancato raggiungimento della predetta soglia dimensionale nell’anno di inizio attività (2025), i datori di lavoro in questione effettueranno la verifica del requisito dimensionale (60 dipendenti) a decorrere dal gennaio 2027 (per le quote di TFR accantonate nel predetto anno) con riferimento all’anno 2026.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL REQUISITO DIMENSIONALE - CRITERIO “DINAMICO”
Come anticipato, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono ricompresi nell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di:
La soglia dimensionale è calcolata prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) all’anno del periodo di paga considerato.
Esempio
Per il periodo di paga decorrente da
Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), lo stesso non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale in parola, l’obbligo di conferimento delle quote di TFR scatta per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027.
Ai fini del calcolo della media annuale devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time da computarsi in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
In assenza di ulteriori indicazioni in merito e considerando il rinvio alla Circolare INPS n. 70/2007 contenuto nella Circolare n. 12/2026, si ritiene che il calcolo della media occupazionale vada effettuato, per ciascun lavoratore, a mesi o frazioni di essi, considerando un mese intero di servizio pari a 26 giorni (da ridursi proporzionalmente in caso di rapporti di lavoro di durata inferiore al mese) e dividendo il totale per 312 (26 x 12). I lavoratori a tempo parziale verranno presi in considerazione in proporzione all’orario, sommando per ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamenti all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
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