RENTRI - TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E GPS
Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti in applicazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, non è soggetta alla procedura prevista dall’art. 4 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), poiché il sistema è finalizzato esclusivamente alla tracciabilità dei rifiuti e non al controllo remoto dell’attività e prestazione dei lavoratori.
Secondo il parere di INL il tracciamento dei percorsi è imposto dalla normativa ambientale (art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 e DM n. 59/2023), esso costituisce quindi una condizione per l’esercizio dell’attività d’impresa e pertanto non è soggetta ad autorizzazione del competente Ispettorato.
INL sottolinea che la geolocalizzazione deve essere utilizzata solo per le finalità previste dalla normativa speciale. Qualora l’azienda intenda impiegare il sistema anche per esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio o di sicurezza sul lavoro, sarà invece necessario attivare le garanzie previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970, con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Il chiarimento fornisce un’indicazione importante per le imprese del settore della gestione professionale dei rifiuti, chiamate a coniugare gli obblighi ambientali con il rispetto delle tutele in materia di lavoro.
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