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TASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni su questa agevolazione prevista per il 2026

mercoledì 29 luglio 2026
TASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI TASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI RINNOVI CONTRATTUALI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, facendo seguito alle prime indicazioni rese con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito ulteriori precisazioni, attraverso lo schema domanda-risposta, in merito all’agevolazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 concernente la tassazione degli incrementi retributivi. Si rammenta che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato in base al quale gli aumenti retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ivi compreso quello sottoscritto da Confcommercio, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento. La misura è circoscritta ai lavoratori che, nell’anno d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro e, ai fini della verifica di tale soglia, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da una pluralità di rapporti. 

Di seguito si analizzano le risposte dell’Agenzia che hanno ampliato l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali.


SUPERMINIMO ASSORBIBILE

L’Agenzia ha chiarito che la tassazione agevolata pari al 5% si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi. La tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali si applica anche:

  • nel caso in cui gli aumenti previsti dai rinnovi assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti;
  • agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione percepita durante i periodi di ferie, nonché per le festività soppresse e per i permessi retribuiti di fonte contrattuale collettiva.

Rientrano nell'agevolazione anche la gratifica feriale, trattandosi di mensilità aggiuntiva cioè la quattordicesima, e il trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre. Rientrano poi gli elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti. Ne consegue che l'imposta sostitutiva trova applicazione anche quando gli incrementi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL assorbono importi riconosciuti al lavoratore in forza di accordi individuali, purché tali somme abbiano natura retributiva e svolgano una funzione economica analoga a quella del superminimo.

FERIE, GRATIFICA FERIALE E FESTIVITÀ SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, in continuità con quanto già previsto con la Circolare 2/E/2026, rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle dodici mensilità ordinarie e nelle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima, quest’ultima ove prevista dai singoli CCNL). Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Inoltre, l’Agenzia ha chiarito nella circolare che l’agevolazione si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione percepita durante i periodi di ferie, poiché in tali giornate il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria. Le medesime considerazioni si estendono per le festività soppresse e per i permessi (di natura contrattuale collettiva, ad esempio le c.d. ROL in quanto anche tali istituti sono fruiti mensilmente e consentono, al lavoratore che li richiede, la percezione della retribuzione ordinaria. Parimenti, rientrano nell'agevolazione anche la gratifica feriale, trattandosi di mensilità aggiuntiva cioè la quattordicesima, come già sopra indicato, e il trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre, in quanto rientrante nella retribuzione ordinaria.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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