DECRETO LAVORO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TFR PER IL SOLO ANNO 2026
Tra le disposizioni contenute nel recente “Decreto Lavoro” (Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62), si interviene anche in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS limitatamente all’anno 2026.
Con l’articolo 16, Capo IV del decreto viene di fatto disposta una sorta di moratoria per i datori di lavoro che, per effetto del nuovo criterio dinamico di rilevazione della forza occupazionale previsto dalla Legge n. 199/2025 sono tenuti da quest’anno a conferire il TFR al predetto Fondo.
Per tali datori di lavoro, i versamenti delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, saranno considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e per i medesimi periodi non troveranno applicazione sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
Ma vediamo più da vicino perché il decreto lavoro è dovuto intervenire su questo tema.
VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA QUOTE TFR GENNAIO-GIUGNO 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS facendo venire meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro nel primo anno di attività e attribuendo, contestualmente, rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
Resta fermo che il versamento ha ad oggetto le quote di TFR dei lavoratori che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari per i quali il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 C.c.
Di fatto, per la verifica dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, a partire dal 2026, si assiste alla coesistenza di due criteri:
e
Con specifico riferimento al criterio dinamico, il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è dovuto se la media dei lavoratori occupati nell’anno solare precedente raggiunge:
Resta fermo che:
In fase di prima applicazione del criterio dinamico, dunque, con riferimento alle quote di TFR maturate da gennaio 2026 e sulla base della media occupazionale rilevata nell’anno 2025, l’INPS ha fornito con la Circolare n. 12/2026 le istruzioni per il versamento delle quote di TFR correnti e arretrate. Per queste ultime, in particolare, la circolare sopra citata fissa il termine di versamento al 16 maggio 2026 senza tuttavia pronunciarsi sui corrispondenti mesi di competenza del 2026, dato indispensabile per la relativa puntuale identificazione. Ciononostante, sulla base di indicazioni fornite dall’Istituto in via ufficiosa successivamente alla pubblicazione della Circolare n. 12/2026, è stato possibile ricondurre le quote di TFR arretrate (da versare entro il 16 maggio 2026) alle quote di competenza oltre che del mese di gennaio anche di febbraio 2026 (la quota di competenza del mese di marzo risultava a quel punto necessariamente una quota corrente, con scadenza di versamento entro il 16 aprile 2026).
IL CORRETTIVO CON IL DECRETO LAVORO
Ora, l’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 dispone che per i datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per effetto del nuovo criterio dinamico di rilevazione della forza occupazionale introdotto dalla Legge n. 199/2025, i versamenti delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, saranno considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge. Di fatto, per i datori di lavoro in questione, si assiste all’introduzione di una sorta di moratoria dal momento che i versamenti delle quote di TFR relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, non eseguiti entro le scadenze ordinarie ma comunque entro il 16 luglio 2026, non comporteranno l’applicazione di sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
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