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DECRETO LAVORO E TFR

Versamento al Fondo Tesoreria INPS: le disposizioni per l'anno 2026

martedì 19 maggio 2026
DECRETO LAVORO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TFR PER IL SOLO ANNO 2026 DECRETO LAVORO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TFR PER IL SOLO ANNO 2026

Tra le disposizioni contenute nel recente “Decreto Lavoro” (Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62), si interviene anche in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS limitatamente all’anno 2026.

Con l’articolo 16, Capo IV del decreto viene di fatto disposta una sorta di moratoria per i datori di lavoro che, per effetto del nuovo criterio dinamico di rilevazione della forza occupazionale previsto dalla Legge n. 199/2025 sono tenuti da quest’anno a conferire il TFR al predetto Fondo.

Per tali datori di lavoro, i versamenti delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, saranno considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e per i medesimi periodi non troveranno applicazione sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive. 

Ma vediamo più da vicino perché il decreto lavoro è dovuto intervenire su questo tema.

VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA QUOTE TFR GENNAIO-GIUGNO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS facendo venire meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro nel primo anno di attività e attribuendo, contestualmente, rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

Resta fermo che il versamento ha ad oggetto le quote di TFR dei lavoratori che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari per i quali il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 C.c.

Di fatto, per la verifica dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, a partire dal  2026, si assiste alla coesistenza di due criteri:

  • un criterio c.d. “statico”, già esistente, da continuare ad utilizzare per il calcolo della dimensione occupazionale (almeno 50 addetti) nel primo anno di attività

e

  • un nuovo ulteriore criterio da utilizzare per la determinazione della dimensione occupazionale (soglia variabile a seconda degli anni come in seguito indicato) negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Si tratta, in questo ultimo caso, di un criterio “dinamico” che tiene conto della dimensione occupazionale nell’anno solare precedente (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre) all’anno del periodo di paga considerato e che può determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento anche in un momento successivo all’anno di inizio dell’attività aziendale.

Con specifico riferimento al criterio dinamico, il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è  dovuto se la media dei lavoratori occupati nell’anno solare precedente raggiunge:

  • i 60 addetti per i periodi di paga riferiti agli anni 2026 e 2027
  • i 50 addetti per i periodi di paga compresi tra il 2028 e il 2031 
  • i 40 addetti per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032.

Resta fermo che:

  • i datori di lavoro che già versano il TFR al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro che nel 2006 avevano una dimensione occupazionale di almeno 50 dipendenti ovvero datori di lavoro che, successivamente al 2006, nell’anno di inizio dell’attività, hanno soddisfatto tale requisito occupazionale) continuano a rimanere soggetti a tale obbligo;
  • i datori di lavoro che, a seguito delle novità normative intervenute, soddisfano il requisito occupazionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, risultano soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, indipendentemente da eventuali riduzioni del numero di dipendenti intervenute successivamente. 

In fase di prima applicazione del criterio dinamico, dunque, con riferimento alle quote di TFR maturate da gennaio 2026 e sulla base della media occupazionale rilevata nell’anno 2025, l’INPS ha fornito con la Circolare n. 12/2026 le istruzioni per il versamento delle quote di TFR correnti e arretrate. Per queste ultime, in particolare, la circolare sopra citata fissa il termine di versamento al 16 maggio 2026 senza tuttavia pronunciarsi sui corrispondenti mesi di competenza del 2026, dato indispensabile per la relativa puntuale identificazione. Ciononostante, sulla base di indicazioni fornite dall’Istituto in via ufficiosa successivamente alla pubblicazione della Circolare n. 12/2026, è stato possibile ricondurre le quote di TFR arretrate (da versare entro il 16 maggio 2026) alle quote di competenza oltre che del mese di gennaio anche di febbraio 2026 (la quota di competenza del mese di marzo risultava a quel punto necessariamente una quota corrente, con scadenza di versamento entro il 16 aprile 2026). 

IL CORRETTIVO CON IL DECRETO LAVORO

Ora, l’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 dispone che per i datori di lavoro soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per effetto del nuovo criterio dinamico di rilevazione della forza occupazionale introdotto dalla Legge n. 199/2025, i versamenti delle quote di TFR relative ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, saranno considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge. Di fatto, per i datori di lavoro in questione, si assiste all’introduzione di una sorta di moratoria dal momento che i versamenti delle quote di TFR relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, non eseguiti entro le scadenze ordinarie ma comunque entro il 16 luglio 2026, non comporteranno l’applicazione di sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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